Collegio di Garanzia: Alberto Pasquali e altri ricorrono contro FIGC e LND per ottenere la nullità dell’assemblea elettiva del C.R. Lombardia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dei signori: Alberto Pasquali, Laura Cicoria, Domenico D’Angelo, Andreino Bignotti, Bruno Brulli, Fabio Ratti, Giuseppe Antonio Taini, Giovanni Monteverdi, Francesco Santagostino, Agostino Nelvio Malavasi, Paolo Ferretti, Roberto Tarlocco, Antonio Caprioli, Roberto Luigi Marzola, Amilcare Baldassari, Paolo Loschi, Dario Silini, Marcello Saladini, Massimiliano Camero, Giorio Arioli, Giuseppe Nicoli, Daniele Buriol, Enrico Simonetti, Patrizia Giovanna Colciago, Alessandro Origgi, Antonello Cattelan contro il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti e nei confronti del sig. Carlo Tavecchio, dell’avv. Paola Rasori, dell’avv. Carmine Gorrasi, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Corte d’Appello FIGC, della Lega Nazionale Dilettanti, del sig. Oscar Gilardi, del sig. Luciano Gandini.
Motivo del ricorso è la integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare, dell’efficacia della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 116/CFA/2020-2021, Registro Reclami n. 085/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, notificata a mezzo PEC in data 11 marzo 2021 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti per la declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero per l’annullamento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti del 9 gennaio 2021, a seguito della quale sono risultati eletti alle rispettive cariche il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; i Delegati Assembleari del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; il Responsabile del Calcio Femminile del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; il Responsabile del Calcio a Cinque del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC.
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, preso atto delle eccezioni e deduzioni formulate e riconosciutane la validità e la fondatezza, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del ricorso, di voler riformare integralmente la decisione impugnata e, per l’effetto:
- In via cautelare, anche monocratica, di sospendere l’efficacia esecutiva della decisione impugnata, nonché degli atti dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti – Federazione Italiana Giuoco Calcio, celebrata in data 9 gennaio 2021 e quindi l’elezione del Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; dei componenti del Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia LND-FIGC; dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Lombardia LND-FIGC, e di tutte le deliberazioni assunte dalla predetta assemblea, ivi compresa la proclamazione degli eletti ed ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato;
- di disporre, comunque, l’abbreviazione dei termini, in virtù delle evidenti ragioni poste alla base della richiesta di provvedimento cautelare esposte nel ricorso e comunque al fine di una rapida definizione del giudizio;
- in totale riforma della decisione impugnata, di accertare e dichiarare nulla e/o invalida e/o inesistente l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti – Federazione Italiana Giuoco Calcio, celebrata in data 9 gennaio 2021, a seguito della quale sono risultati eletti alle rispettive cariche; il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; i Delegati Assembleari del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; il Responsabile Calcio Femminile del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; il Responsabile Calcio a Cinque del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; di accertare e dichiarare nulle tutte le deliberazioni assunte dalla predetta assemblea, ivi compresa la proclamazione degli eletti, ed ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato.