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Caso Giovanna Costanza Catania e società ATDS Vado La Mola ASD, la Procura Federale FITDS ricorre contro decisione CFA FITDS

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Federale presso la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), in persona del Procuratore Federale, avv. Bruno Nigro, nei confronti di Giovanna Costanza Catania, nonché della società ATDS Vado La Mola ASD, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FITDS n. 3/2021, notificata in data 9 dicembre 2021 e pubblicata il successivo 10 dicembre, con la quale è stato accolto il gravame presentato dai suddetti intimati avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FITDS n. 8/2021 del 5 ottobre 2021, che aveva irrogato, a loro carico, le sanzioni della sospensione per un mese e 15 giorni e dell'ammenda pari ad € 150,00, per la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), RGD FITDS, in relazione all'art. 1, comma 3, RGD FITDS, nonché per la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), RGD FITDS, in relazione al cap. XXIV, art. 1, del Regolamento Sportivo 2021 della FITDS.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale della FITDS, in data 30 maggio 2015, per mezzo del quale sono state contestate a Giovanna Costanza Catania, nella qualità di presidente della ATDS Vado La Mola ASD, nonché nei confronti della predetta Società, le suddette violazioni, per avere organizzato e svolto o consentito di svolgere gare di tiro dinamico sportivo, in violazione dei divieti vigenti, di cui all'art. 1, comma 10, lett. e, del DPCM del 14 gennaio 2021 e all'art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021, anche in relazione alla circolare FITDS prot. n. PF/RS 205/20, del protocollo FITDS per gli allenamenti e del protocollo FITDS di comportamento anti-Covid nei poligoni a cielo aperto, con ciò ponendo a rischio la salute dei partecipanti, in occasione, in particolare, dei fatti avvenuti il 30 e 31 gennaio 2021, nonché il 13 e 14 marzo 2021 presso il campo di tiro di Bassiano; per aver organizzato e svolto e/o consentito di svolgere gare di tiro dinamico in concomitanza, rispettivamente, con eventi inseriti nel calendario ufficiale della FITDS per le gare del 13/14 marzo.

La ricorrente, Procura Federale press la FITDS, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di cassare la sentenza impugnata, con ogni eventuale conseguente statuizione, anche in ordine alla condanna alle spese di lite a carico dei resistenti.

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