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ASD Ecocity Futsal Genzano ricorre avverso decisione CSA FIGC in merito a gara tra S.S. Lazio – Ecocity Futsal Genzano - Serie A2 Calcio a 5

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD Ecocity Futsal Genzano contro la Società ASD Lazio Calcio a 5, nonché contro la Divisione Calcio a 5 FIGC-LND, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 032/CSA del 4 novembre 2022, e della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata con C.U. n. 099/DIV del 6 ottobre 2022, con le quali è stato rigettato il ricorso promosso dall’odierna ricorrente, per l’utilizzo di un calciatore in posizione irregolare, avverso la regolarità della gara S.S. Lazio – Ecocity Futsal Genzano del 24 settembre 2022, valevole per il Campionato Maschile di Serie A2.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara S.S. Lazio C5 – Ecocity Futsal Genzano, disputata in data 24 settembre 2022 e valevole per il Campionato Nazionale Maschile Serie A2 della Divisione Calcio A 5, durante la quale la S.S. Lazio C5 ha schierato il calciatore Tiziano Chilelli.

La ricorrente, ASD Ecocity Futsal Genzano, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, commi 2 e 6, CGS FIGC della delibera della Corte Sportiva D’Appello – FIGC, pubblicata, completa di motivazioni, sul C.U. n. 037/CSA del 4 novembre 2022, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata con C.U. n. 099/DIV del 6 ottobre 2022, ritenendo regolare la posizione del calciatore Chilelli e, per l’effetto, 

- di disporre l’annullamento e/o la riforma della impugnata delibera, secondo quanto previsto dall’art. 62 del CGS – CONI, con irrogazione, a carico della S.S. Lazio C 5, della punizione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 – 6, ai sensi e per l’effetto dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS – FIGC, così come richiesto ab origine dall’odierna ricorrente.

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