FAQ

Chi può effettuare una segnalazione?

Tutti i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di beni e servizi del CONI.

Quali violazioni possono essere segnalate?

Tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • violazioni del PIAO 2023-2025 e del Codice di Comportamento, delle procedure e policy organizzative, nonché delle previsioni del CCNL, adottati dal CONI e pubblicati sul sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Quali sono le condizioni per effettuare una segnalazione?

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse dell’integrità dell’ente.

Il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni che rappresenta siano vere e rientrino nell'ambito della normativa; deve fornire elementi concreti e circostanziati, basati sulla buona fede, per consentire all’ente i riscontri necessari.

Quali sono i canali di segnalazione?

  • interno (al CONI);

  • esterno (ad ANAC);

  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

Come scegliere il canale di segnalazione?

In via prioritaria, i segnalanti possono utilizzare il canale interno e possono effettuare una segnalazione esterna ad ANAC solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Chi riceve le segnalazioni?

Le segnalazioni inserite nella presente piattaforma sono ricevute, sempre in forma riservata, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

L’identità del segnalante è tutelata?

Sì, la presente piattaforma Whistleblowing tutela la riservatezza dell'identità del segnalante al momento dell'invio di una segnalazione. I dati identificativi del segnalante non sono accessibili e conoscibili agli uffici preposti alla gestione delle segnalazioni.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Come è garantito il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali? 

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal CONI, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Sono ammesse segnalazioni anonime?

La piattaforma ammette sia segnalazioni nominative che segnalazioni anonime.

La presente piattaforma consente di superare il limite della tradizionale segnalazione anonima, in quanto permette di stabilire un dialogo protetto con il segnalante, attraverso credenziali generate in modo random e non riconducibili allo stesso.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione, l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso del segnalante.

Inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Cosa si intende per ritorsione al segnalante?

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che può provocare al segnalante un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Chi è competente ad accertare la ritorsione?

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

In quali casi è possibile risalire all'identità del segnalante?

Fermo restando quanto sopra, sono previsti i seguenti casi in cui è possibile risalire all'identità del segnalante:

- eventuali richieste di autorità giudiziarie/di vigilanza o eventuali obblighi di legge;

- segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie.

Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa o diffamatoria?

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Che cosa si intende per segnalazione circostanziata?

Si considera “circostanziata” la segnalazione che permette di individuare in modo sufficientemente dettagliato gli elementi oggettivi che consentono di avviare un’istruttoria, quali a titolo esemplificativo: modalità e finalità della condotta o dell’illecito, periodo di riferimento della condotta, attori coinvolti, quantificazione del danno, modalità di raggiro del sistema di controllo, copia della documentazione citata, ecc.

Che cosa si intende per segnalazione in malafede?

Per “malafede” si intende la segnalazione artificiosamente strutturata in modo da apparire oggettiva e circostanziata, ma che in realtà cela l’intenzione del segnalante di procurare un vantaggio a sé o a terzi a danno del segnalato o comunque un danno al segnalato, anche in assenza di vantaggio per il segnalante o per terzi.

Per “malafede” non si intende la segnalazione circostanziata, ma erronea, effettuata dal segnalante con la franca convinzione di agire in maniera corretta.

Nell'esito dell'istruttoria sono coinvolti anche gli Organi di vertice?

Sì. Gli Organi di vertice intraprendono le azioni ritenute necessarie in relazione a quanto segnalato e, se necessario, effettuano le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.