ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE: REPETITA IUVANT, di Riccardo Crucioli

 Titolo

 ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE: REPETITA IUVANT

Estremi provvedimento

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2022 n. 5871

Massima

La riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla generica attività di accompagnamento in montagna, bensì all’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.

 

Non è, invece, attività riservata quella che non espone a pericolo i turisti escursionisti.

 

Il criterio di competenza dei rispettivi ruoli risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità di cui alla Direttiva UE 2018/958.

 

Il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette (con i relativi titoli abilitanti), rientrando questa competenza nell’ambito della competenza riservata dall’art. 117 Cost. in modo esclusivo al legislatore statale.

Keywords

Accompagnamento in montagna - Guide Alpine - Accompagnatori di Media Montagna - Guide Ambientali Escursionistiche

Commento/Sintesi

La decisione in commento ha affrontato, ancora una volta, la delicata tematica dell’accompagnamento in montagna e, riformando la decisione del TAR dell’Aquila n. 306/21, ha ribadito alcuni concetti fondamentali, peraltro già noti sulla base della decisione della Corte costituzionale n. 459/05, oltre che dei principi comunitari di libera concorrenza nell’accesso al mercato delle libere professioni nelle aree di montagna.

 

Nel caso in esame l’Ente Parco Nazionale della Majella, con determinazione n. 937 del 30 luglio 2020 (recante ad oggetto “Guida del Parco legge 394 del 6 dicembre 1991, art. 14, comma 5. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco nazionale della Majella”), aveva previsto che alla selezione e ai corsi per divenire guida del Parco Nazionale della Majella potessero partecipare le Guide Ambientali Escursionistiche non iscritte nell’albo delle Guide Alpine e, in particolare, non iscritte nell’Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna.

 

Tale provvedimento era stato impugnato dal collegio regionale delle Guide Alpine e, nel merito, il ricorso era stato accolto dalla sentenza TAR Abruzzo n. 306/2021, contro la quale l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

 

Il Consiglio di Stato, all’esito del ricorso, ha ribadito che:

 

- la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna…bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose”;

 

- il criterio di competenza dei ruoli delle Guide e dei GAE risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità e della disciplina eurounitaria: “il bando impugnato ha, quindi, disegnato un ruolo peculiare per le GAE, per cui, in base al test di proporzionalità di cui alla Direttiva UE 2018/958, è rispettato l’equilibrio tra l’esigenza di garantire l’incolumità e la sicurezza degli escursionisti ed il principio di concorrenza: in altri termini, questa figura professionale e i compiti che sono stati disegnati dal bando in esame per quanto concerne il Parco nazionale della Majella, sono conformi a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, dall’art. 117 Cost., e dalle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza nell’ambito delle professioni nonché alla Direttiva UE 2018/958 in materia di corretto funzionamento del mercato interno e di accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio”;

 

- le leggi regionali che disciplinano l’attività di accompagnamento in montagna, nel caso in esame la legge regionale Abruzzo n. 86/1998, devono essere interpretate sulla base dei principi  costituzionali ed eurounitari, e dunque “è legittima l’attività delle G.A.E. nei limiti in cui tale attività non esponga a pericolo i turisti escursionisti e non si svolga in sentieri e percorsi che necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che sono situate in zone di particolare difficoltà o pericolosità”.

 

La sentenza, però, ha ancora una volta chiarito che l’attività dei GAE non può essere equiparata a quella della Guide Alpine e che, proprio per tale ragione, spetta all’Ente Pubblico (in questo caso il Parco nazionale della Majella) la verifica circa il rispetto dei limiti sopra richiamati.

 

E, si noti, è proprio questa la ragione fondante la decisione del Giudice Amministrativo: «sotto questo profilo, il bando impugnato ha circoscritto l’area di attività della Guida del Parco da formare (al quale profilo potrebbe accedere la G.A.E.) non esclusivamente all’attività escursionistica, ma anche a quella didattica, laddove ha affermato che: “Le Guide del Parco sono figure di mediazione tra il Parco e il fruitore, e come tali facilitatori della lettura del paesaggio naturale e interpreti della natura stessa. Inoltre, le Guide, rappresentando verso l’esterno l’immagine del Parco, dovranno essere in grado di comunicare senso di appartenenza e di valorizzare in ogni dettaglio il Parco stesso, oltre a sapersi rapportare con l’utenza straniera. È fondamentale obiettivo dell’Ente avere a disposizione un elenco di operatori di alto profilo professionale che si pongano in maniera propositiva per la costruzione di attività, anche rivolte al pubblico straniero, che sensibilizzino alle questioni legate alla tutela, alla gestione sostenibile e alle buone pratiche in materia ambientale, in stretto rapporto con la visione del Parco, le sue finalità e strategie di conservazione e sviluppo”».

 

Non solo: ancora una volta il Giudice Amministrativo ha ribadito che il Legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette, competenza esclusiva del Legislatore statale ex art. 117 Cost., e che le GAE e le Guide del Parco non costituiscono una specializzazione della figura professionale regolamentata degli Accompagnatori di media montagna.

 

In definitiva, l’attività di accompagnamento in montagna, di per sé, non è riservata alle Guide Alpine, mentre lo è di certo allorché si svolge in ambienti pericolosi.

Autore

Dott. Riccardo Crucioli (Trib. Genova)

 

 

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