Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - DECISIONE N. 0121/CSA – 2023-2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - DECISIONE N. 0121/CSA – 2023-2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello, Sez. I, - decisione N. 0121/CSA/2023-2024 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0154/CSA/2023-2024 – Carmine Volpe (Presidente), Lorenzo Attolico (Componente), Daniele Cantini (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 13, comma 1, lett. a), CGS FIGC sancisce che: «la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui […]».

 

L’art. 38 CGS FIGC dispone che: «Ai calciatori responsabili di condotta violenta, nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva d’Appello, Sez. I, n. 0121 CSA/2023 – 2024, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, avanzato dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che aveva irrogato al proprio calciatore, Sig. F.R., la squalifica per tre giornate effettive di gara in relazione all’incontro del Campionato Primavera 1 TIM, Trofeo Giacinto Facchetti, Sassuolo/Genoa del 22.12.2023.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 38° del secondo tempo, il calciatore, a gioco fermo, aveva afferrato per il collo un calciatore avversario strattonandolo con forza.

 

La reclamante, nel proporre ricorso e nel considerare la sanzione irrogata sproporzionata rispetto al comportamento posto in essere dal suo calciatore, in via principale, chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, anche con commutazione dei turni di squalifica in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia; in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara; in ulteriore subordine, la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara, con commutazione della terza giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

 

La Società sosteneva che il Giudice Sportivo non aveva considerato talune circostanze attenuanti ritenute fondamentali ai fini della decisione, quali: l’agitazione e l’aspetto emotivo del momento, l’effettiva dinamica dell’episodio, la provocazione subita nei confronti del proprio calciatore da parte dell’avversario, l’assenza di conseguenze lesive per il calciatore del Genoa e, infine, il curriculum del proprio tesserato.

 

In conclusione, stante anche precedenti decisioni rese dal medesimo organo giudicante, la ricorrente riteneva che la condotta posta in essere dal calciatore doveva essere qualificata meramente come antisportiva ed il Giudice di prime cure, nella propria valutazione, avrebbe dovuto tenere conto dell’attenuante ex art. 13, comma 1, lett. a), CGS.

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l.

 

Il Collegio, preliminarmente, aveva ritenuto opportuno, con riguardo ai fatti accaduti, ascoltare l’arbitro della gara, il quale, raggiunto telefonicamente, aveva dichiarato che a dare inizio alla colluttazione era stato il calciatore del Genoa, col fine di ritardare la ripresa del gioco, e che il comportamento del calciatore del Sassuolo non era stato altro che una reazione all’offesa subita.

 

In conclusione, tenuto anche conto del referto arbitrale e delle dichiarazioni rese dell’arbitro, la Corte qualificava la condotta del tesserato come violenta e, pertanto, sanzionabile, ai sensi dell’art. 38 CGS, con la squalifica per tre giornate effettive di gara; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a), CGS, stante il comportamento tenuto da parte del calciatore del Genoa.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. e, per l’effetto, riduceva la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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