Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – C.U. N. 33 DEL 28.09.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – C.U. N. 33 DEL 28.09.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, decisione N. 0024/CSA/2023 -2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0026/CSA/2023-2024 – Carmine Volpe (Presidente), Stefano Azzali (Componente), Daniela Morgante (Componente relatore), Franco Granato (Componente)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 13 CGS FIGC sancisce che: «1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge, a favore del responsabile, una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. 3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile, ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante».

L’art. 25 prevede che: «1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. 2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono, altresì, responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. 4. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f). 5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b). 6. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta, inoltre, la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la società è recidiva, è applicata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f). 7. Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, si applicano le sanzioni previste dall’art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. 8. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni, applicate anche cumulativamente, di cui all’art. 9, comma 1, lettere c) e g).  9. Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h), si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro. 10. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso, tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9».

Ai sensi dell’art. 29 CGS: 1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori «in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo, a spese della società, di tecnologie di videosorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 0024/CSA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, che aveva irrogato a suo carico l’ammenda di € 10.000,00 in occasione dell’incontro del Campionato di Serie B, Ascoli/Ternana, del 26.09.2023.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori della reclamante, nel corso della gara, avevano lanciato due fumogeni in uno dei settori occupati dalla squadra avversaria, quattro petardi e tre fumogeni all’interno del recinto di giuoco e altrettanti fumogeni all’interno del terreno di giuoco. Il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione, aveva tenuto conto delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 29, comma 1, lett. b), CGS.

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 0024/CSA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, che aveva irrogato a suo carico l’ammenda di € 10.000,00 in occasione dell’incontro del Campionato di Serie B, Ascoli/Ternana, del 26.09.2023.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori della reclamante, nel corso della gara, avevano lanciato due fumogeni in uno dei settori occupati dalla squadra avversaria, quattro petardi e tre fumogeni all’interno del recinto di giuoco e altrettanti fumogeni all’interno del terreno di giuoco. Il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione, aveva tenuto conto delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 29, comma 1, lett. b), CGS.

La reclamante, nel proporre ricorso, chiedeva l’applicazione di ulteriori circostanze attenuanti e la riduzione dell’ammenda nella misura ritenuta di giustizia e di ragione.

La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni ed in ossequio ai principi giurisprudenziali sostenuti da questa Corte nella decisione n. 167/CSA/2022-2023, riteneva particolarmente eccessiva la sanzione inflitta e lamentava la mancata applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, CGS.

La Società, altresì, contestava l’atteggiamento provocatorio tenuto dai tifosi dell’Ascoli nei confronti di quelli della Ternana, invocando a sostegno quanto descritto nel referto redatto dai Collaboratori della Procura Federale presenti in quell’occasione, dal quale si evinceva che i tifosi della squadra avversaria, durante tutta la durata dell’incontro, avevano continuamente rivolto cori e gravi offese nei confronti dell’allenatore della Ternana, Sig. C.L.

Tenuto conto del legame instauratosi, da ben quattro anni, tra la tifoseria ed il proprio allenatore, la ricorrente giustificava la reazione avuta da parte dei propri tifosi.

La reclamante, ancora, sosteneva che il comportamento dei tifosi dell’Ascoli doveva essere qualificato come provocatorio, così da poter considerare l’attenuante ai fini della qualificazione della pena; sottolineava, inoltre, che il lancio dei fumogeni non era avvenuto in un settore occupato dai tifosi avversari, bensì, verso un settore occupato dai tifosi ospiti, tenendo conto anche della disposizione dei tifosi locali ed ospiti nello stadio dell’Ascoli, essendoci uno spazio molto ampio tra le due tifoserie che impediva un contatto in caso di lancio di oggetti.

In conclusione, la Società richiamava una ulteriore attenuante, non presa in considerazione nel giudizio di primo grado, ovvero che si trattava di una gara disputata in trasferta per la Ternana; circostanza che può influire sulla prevenzione di simili fenomeni, rispetto allo svolgimento di una gara in “casa”, poiché l’organizzazione della partita è di esclusiva competenza della Società ospitante.  Quanto a quest’ultimo assunto, la reclamante portava all’attenzione del Collegio il fatto che la stessa non era mai stata sanzionata per fatti di questa natura e, pertanto, vi era assenza di recidiva nella corrente stagione sportiva.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Ternana Calcio S.p.A.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, faceva notare che, diversamente da quanto affermato dalla Società ricorrente, la stessa, nella sola stagione sportiva 2022-2023, era stata destinataria di diverse sanzioni per lanci, alcuni dei quali anche inerenti a gare disputate con l’Ascoli.

Al fine di decidere, il Collegio riteneva congrua la decisione del Giudice Sportivo, in quanto lo stesso aveva tenuto conto della circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lett. b), CGS, a riduzione della sanzione ed a fronte del combinato disposto dei commi 3 e 1 dell’art. 25 CGS che prevedono, per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, per le Società di Serie B, l’ammenda da € 6.000,00 ad un massimo di € 50.000,00.

Questa Corte, altresì, non riteneva di dover tenere conto delle circostanze della conformazione dello stadio dell’Ascoli e della trasferta, non trattandosi di elementi circostanziali previsti dall’art. 29 CGS, tanto meno idonei a diminuire la gravità e la pericolosità delle condotte sanzionate.

In conclusione, il Collegio precisava che la circostanza della provocazione invocata dalla ricorrente non poteva essere accolta, in quanto il primo petardo era stato lanciato sul terreno di gioco dai propri tifosi alle ore 20:18, ben prima dell’inizio dell’incontro e dei cori intonati dalla tifoseria dell’Ascoli nei confronti del tecnico.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A.

 

Avv. Ludovica Cohen


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