Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE - FIPAV - C.U. N. 5 DEL 11.01.2022 GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE - FIPAV - C.U. N. 5 DEL 11.01.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello – CSA 5.21.22 – decisione C.U. n. 13 del 9.12.2021

Avv. Claudio Cutrera (Presidente), Avv. Francesca Romana Pettinelli (Componente), Avv. Luisella Savoldi (Componente)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 23, comma 3, del Regolamento Gare Fipav sancisce che «nel caso in cui l'assenza sia determinata da evento non colpevole, preannunciato nei modi di cui al comma 2, la squadra assente dovrà, entro il termine di due giorni dal compimento dell’evento, presentare un’istanza al Giudice Sportivo competente all’omologa della gara contenente l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e la relativa documentazione probatoria».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, C.U. n.13 del 9.12.2021, nell’accogliere parzialmente il reclamo proposto dal Vice Presidente della società Volley Team San Donà s.r.l., sig. L.G., rideterminava la sanzione della multa, pari ad €6.000,00, che il giudice di prime cure aveva comminato, ritenendo altresì impugnabili le altre sanzioni.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso proposto da parte del Vice Presidente della società Volley Team San Donà s.r.l., sig. L.G., in seguito al fatto che la stessa Società si era trovata nell’impossibilità di presentarsi e partecipare all’incontro di campionato 2021/2022 VT Volley San Donà – Sa.Ma Portomaggiore in data 8.12.2021.

 

Il ricorrente richiedeva, in via principale, la ripetizione della gara del campionato di serie A3 maschile ed, in subordine, instava per la rideterminazione in riduzione delle sanzioni irrogate.

 

Con riguardo al primo motivo, il proponente sosteneva che la squadra non si era potuta presentare il giorno della gara, essendo un giorno festivo,  per motivi di forza maggiore, dovuti non all’impossibilità di schierare un numero sufficiente di atleti, bensì per motivi legati alla messa in pericolo della salute degli stessi.

 

La ragione della mancata presenza alla gara era dovuta al fatto che la Società, dopo aver avuto notizia che il proprio atleta, Sig. V., era febbricitante, si era trovata nell’incapacità di eseguire i tamponi rapidi e molecolari ai compagni, considerati contatti stretti, che si trovavano nella stanza dello stesso.

 

La stessa Società aveva dato comunicazione della situazione, ovvero della sintomatologia del proprio atleta, ai funzionari della Lega e successivamente aveva informato il Vicepresidente della Lega Volley in merito alla decisione di non partire per disputare la gara.

 

Il ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, presentava, come prova documentale, le diverse chiamate intercorse tra i Dirigenti della Società San Donà, la Dott.ssa C.M. della Lega Volley e il Dott. B. della commissione medica.

 

In merito al secondo motivo di gravame, la Società reclamava l’errata applicazione della sanzione di € 6.000,00 di multa e dell’incameramento della metà del deposito cauzionale, così come sancito dal Regolamento gare e dalla Guida Pratica 2021/2022, in conseguenza della rinuncia, non preannunciata, di partecipazione alla gara.

 

La Corte Sportiva D’Appello, decidendo il primo motivo di reclamo, dopo aver valutato, ai soli fini sportivi, la sussistenza di cause di forza maggiore, come sancito dall’art. 23, comma 3, FIPAV, riteneva non integrata nessuna simile ipotesi, in quanto il mancato reperimento di tamponi non può considerarsi causa di forza maggiore tale da non poter far disputare una gara programmata, così come previsto dal Protocollo predisposto dalla Federazione Italiana Pallavolo per lo svolgimento in sicurezza delle Attività Federali della Serie A maschile e femminile.

 

Viene precisato che la provvista di tamponi, molecolari e/o antigenici rapidi, è a carico della Società e che le partite regolarmente programmate vengono disputate sino all’individuazione di tre atleti positivi, mentre solo in presenza di un quarto giocatore positivo vi è il rinvio della gara.

 

In motivazione la Corte rammentava, con particolare riferimento all’attuale situazione epidemiologica, la regola della ordinaria diligenza in capo alla Società partecipante ad un campionato nazionale; in definitiva, la ricorrente, quantomeno nelle 48 ore precedenti l’incontro, avrebbe dovuto avere nella propria disponibilità un numero adeguato di tamponi. Essa, pertanto, pur avendo tentato delle soluzioni alternative, non si era adeguata al Regolamento.

 

Da ultimo, con riferimento al secondo motivo del reclamo, concernente la rideterminazione della sanzione della multa di € 6.000,00, la Corte, nell’accogliere la richiesta avanzata, prendeva in considerazione le circostanze del caso concreto, in quanto l’8 dicembre era un giorno festivo, la vicenda presentava ridotte tempistiche, che hanno reso difficoltoso il rispetto delle norme vigenti, e vi era stata la volontà, seppure tardiva, della Società di percorrere soluzioni alternative, ricercando dei tamponi rapidi per fronteggiare la situazione emersa prima della trasferta.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello, nell’accogliere parzialmente il ricorso, confermando le prime due sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale, disponeva la riduzione della sanzione della multa in € 2.500,00 e l’incameramento di 1/3 del deposito cauzionale.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

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