CORRETTA INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA NOZIONE DI “MANIFESTAZIONE SPORTIVA” E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ (Cassazione penale, sez. III, 10/09/2021, n. 37934), di Roberto Bertuol

Titolo/Oggetto

GIURISPRUDENZA PENALE

CORRETTA INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA NOZIONE DI “MANIFESTAZIONE SPORTIVA” E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Estremi provvedimento

Cassazione penale, sez. III, 10/09/2021, n. 37934, ricorrente M.A. – Presidente Andreazza – Est. Aceto [annulla (parzialmente) senza rinvio Corte Appello Venezia 9.6.2014].

Massima

In tema di manifestazioni sportive, non è il contesto nel quale si svolge la manifestazione che rileva ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 401/1989, bensì il fatto che essa sia concretamente prevista o calendarizzata da un ente iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri. Altrimenti ragionando, la tutela penale delle manifestazioni sportive si estenderebbe a tutte le attività (anche dilettantistiche, amatoriali ed amicali) svolte quotidianamente sul territorio nazionale, per il solo fatto di essere astrattamente previste come discipline sportive da associazioni/federazioni/enti riconosciuti dal CONI.

Keywords

MANIFESTAZIONE SPORTIVA – ART. 2 BIS L. 377/2001 –- FUMOGENO o TORCIA ILLUMINANTE - ART. 6 BIS e 6 TER L. 401/1989- ARTT. 582- 585 C.P. – ART. 4 L. 110/1975.

Commento/Sintesi

Il caso trattato dalla Terza Sezione Penale trae spunto da quanto accaduto in occasione d’una cerimonia di premiazione di un torneo dilettantistico di cal-cio a cinque, maschile e femminile, organizzato da alcuni esercizi pubblici del territorio, durante la quale il ricorrente, lanciando un artificio fumogeno in di-rezione del palco, aveva provocato lesioni ad una donna.

 

All’uomo erano stati originariamente contestati sia il reato di lesioni personali aggravate dall’uso del mezzo esplodente (artt. 582, 585 C.P.), sia quelli previ-sti dagli artt. 6, 6 bis e 6 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), sia quello previsto dall’art. 4 della Legge n. 110/75 (Porto di armi e oggetti atti ad offendere aggravato ai sensi del comma 3: “La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive”).

 

In particolare, l’art. 6 bis della Legge n. 401/89 (nella formulazione in vigore dal 2007), tra le varie ipotesi, punisce con la reclusione da uno a quattro anni, chi “[…] lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le per-sone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile [...]”.

 

È stato precisato che anche “Il fumogeno, o torcia illuminante, lanciato in oc-casione di una partita di calcio, rientra a pieno titolo tra gli "artifici pirotecnici" che il legislatore ha voluto espressamente contemplare nella fattispecie conte-stata tra gli "altri oggetti", oltre a quelli contundenti, di cui è vietato il lancio. (si v. Tribunale Arezzo, 05/09/2005, in In nome del popolo aretino, 2007), sic-ché, sotto questo profilo, la condotta contestata all’imputato era da considerarsi ricompresa nella norma.

 

Si tratta, inoltre, di reato aggravato dall’evento per il caso di eventuale danno arrecato alle persone (in tal caso la pena è aumentata sino alla metà). La norma stabilisce, però, che tali condotte debbano essere commesse nei luo-ghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa.

 

Le predette plurime condizioni: 1) di tipologia della manifestazione; 2) di tempo; 3) di luogo e 4) di collegamento alla manifestazione sportiva sono, dun-que, ulteriori elementi materiali della fattispecie, che rientrano nell’onere pro-batorio dell’accusa.

 

In primo grado il Tribunale di Venezia, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato per tutte le imputazioni, mentre, all’esito del gravame, la Corte d’Appello di Venezia aveva parzialmente rifor-mato la decisione, assolvendo l’appellante dal capo A (art. 6 L. n. 401/89) per-ché il fatto non sussiste, dichiarando estinto per prescrizione il capo C (art. 4 L. n. 110/75) e dichiarando, altresì, assorbito il reato al capo B (art. 6 ter L. n. 401/89) nell’ipotesi contestata al medesimo capo B di cui all’art. 6 bis della stessa L. n. 401/89, e confermando nel resto (capo D - reato di lesioni aggravate -).

 

Merita annotare che l’ipotesi criminosa dell’art. 6 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401, che punisce “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il mero possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, è stata correttamente ritenuta assorbita nella più grave ipotesi dell’art. 6 bis con-testualmente contestata all’appellante, che nulla aveva obiettato circa la mate-rialità del fatto.

 

Con la sentenza n. 37934/2021 in commento, la Suprema Corte ha ritenuto fon-dato il ricorso sotto il profilo dell’eccepita erronea applicazione della Legge n. 401 del 1989.

 

Infatti, il ricorrente aveva osservato che: a) l'evento sportivo, un torneo di cal-cetto a 5, era stato organizzato da pubblici esercenti del luogo e non dalla FIGC o dal CONI; b) le squadre che vi partecipavano non erano iscritte alla FIGC o al CONI; c) i giocatori non erano iscritti alla FIGC o al CONI; d) non è suffi-ciente che la competizione rientri nel registro del CONI se l'evento non è anche organizzato dal CONI e/o dalla FIGC.

 

La questione nodale, dunque, concerne l’interpretazione della nozione di “manifestazione sportiva”, ai fini della sua corretta individuazione quale ele-mento materiale della fattispecie penale degli artt. 6 bis e 6 ter L n. 401/89. Ed invero, il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 2-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 377 del 2001, ha stabilito che "per manifestazioni sportive", ai sensi della L. n. 401 del 1989 (e della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3), "si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni ri-conosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)".

 

Sul punto la Corte d’Appello veneta, quanto al torneo di calcetto indicato in imputazione, aveva ritenuto che esso rientrasse in tale perimetro, affermando che nell'ambito del CONI operano anche le associazioni/società sportive dilet-tantistiche che praticano la disciplina del calcio a 5, sicché sarebbe sufficiente che la pratica sportiva oggetto di tutela sia astrattamente prevista come scopo sociale di un ente/federazione/organizzazione riconosciuto dal CONI.

 

La Terza Sezione penale della Suprema Corte ha osservato che tale giudizio amplierebbe oltre i limiti del principio di legalità l’operatività del precetto penale, anche se è indubitabile che nella nozione rientrano quelle manifesta-zioni specificamente "previste" dalle federazioni/enti/organizzazioni riconosciuti dal CONI, non essendo necessario che siano anche "organizzate e gestite" da essi.

 

Tuttavia, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che non è sufficiente che l'attività sportiva oggetto della manifestazione sia astrattamente prevista da una qualsiasi federazione/ente/associazione, ma che è necessario che la manifestazione "si svolga nell'ambito delle attività previste" dall'ente.

 

E, dunque, essa deve essere specificamente calendarizzata e rientrare concreta-mente nel programma delle attività da svolgere, promuovere ed eventualmente organizzare, in un ben preciso contesto spaziale e temporale. Il requisito dello "svolgimento" della manifestazione sportiva comporta che si tratti di manife-stazione effettivamente e concretamente tenuta, siccome prevista tra le attività della federazione/ente/associazione iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri enti o soggetti da esso indipendenti.

 

L’insegnamento interpretativo ricavabile da tale sentenza mette in luce il ri-schio di analogia in malam partem della tutela penale insito in un’eccessiva estensione della nozione di manifestazione sportiva a tutte le attività (anche dilettantistiche, amatoriali ed amicali) “svolte quotidianamente sul territorio nazionale per il solo fatto di essere astrattamente previste come discipline spor-tive da associazioni/federazioni/enti riconosciuti dal CONI”.

 

Autore Avv. Roberto Bertuol
(Procuratore Federale - Federazione Italiana Sport Orientamento

 

Scarica in formato PDF