Requisiti per la fallibilità della Associazione Sportiva Dilettantistica (commento a Tribunale di Rieti, decreto 14.4.2022)

Titolo

Requisiti per la fallibilità della Associazione Sportiva Dilettantistica.

(Commento a Tribunale di Rieti, decreto 14.4.2022)

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Rieti, Sezione Fallimentare 14.4.2022.

Presidente dott. Pierfrancesco de Angelis, Relatore dott.ssa Francesca Sbarra.

Massima

La Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è soggetta a fallimento qualora eserciti in concreto attività qualificabile come di impresa commerciale.

Commento

Il Tribunale di Rieti, nel rigettare un’istanza di fallimento proposta nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, coglie l’occasione per riepilogare quali siano i requisiti obiettivi ed i criteri di valutazione in funzione dei quali le stesse possano essere sottoposte alla procedura concorsuale.

 

Premessa l’irrilevanza della normativa posta dal Testo Unico delle imposte sui redditi, che qualifica le ASD come esercenti attività considerata non commerciale (recita l’art. 111 del D.P.R. n. 917/1986: “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo”), il decreto in commento precisa quando  una associazione sportiva dilettantistica possa fallire.

 

Requisito per la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche è dato dallo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di attività avente natura di impresa commerciale.

 

L’inciso contenuto nel T.U. delle imposte sui redditi, difatti, non può avere valenza generale in ambito civilistico, ma opera esclusivamente ai fini delle esenzioni fiscali ivi contemplate, in ossequio alle specifiche ragioni di ordine politico che ad esse sottostanno.

 

Il Tribunale reatino richiama le pronunce della Cassazione secondo cui, nella valutazione di fallibilità della ASD, non è essenziale tanto lo scopo da questa perseguito (c.d. lucro soggettivo), quanto, piuttosto, la natura oggettivamente lucrativa dell’attività svolta (“tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata”), da verificarsi nella concreta disamina degli elementi fattuali disponibili al giudicante.

 

Tali elementi, utili a qualificare la natura oggettivamente lucrativa, o meno, della ASD, sono ravvisati nella dimensione economica dell’ente, nella esistenza di ricavi e costi di gestione elevati, nel ricorso sistematico al credito bancario, nello svolgimento di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione, nel fatto di ricevere ingenti finanziamenti, nel considerevole volume di ricavi, ove essi superino abbondantemente quelli derivanti dalle quote associative.

 

Nel caso di specie, non è stata riscontrata la presenza degli indici sopra indicati e, pertanto, la istanza di fallimento della associazione – esercente attività di supporto e promozione nel settore del volo a vela – è stata rigettata, con spese compensate (in ragione della pacifica esistenza del credito in forza del quale la domanda era stata proposta, e del fatto che il ricorrente, come emerge dalla motivazione, aveva intrattenuto rapporti di lavoro con la resistente, ed aveva adito il Tribunale al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia INPS).

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

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