Decisione del GIUDICE SPORTIVO - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 23 DEL 23.08.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 23 DEL 23.08.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 006/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 004/CSA/2022-2023 – Umberto Maiello (Presidente) – Lorenzo Attolico (Componente) – Michele Messina (Componente relatore) – Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003,  convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 13, comma 1, dispone che «la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari».

 

L’art. 61, comma 1, CGS sancisce che «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

 

Il procedimento di urgenza è disciplinato dall’art 74 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale letteralmente dispone che: «innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni del Giudice sportivo a livello nazionale. 2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 60 3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 4. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo. 5. Entro due giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro sette giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino ad un giorno prima della data fissata per l'udienza. 6. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo. 7. Al procedimento di urgenza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 71, 72 e 73. 8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 006 CSA/2022 – 2023, respinge il reclamo proposto dalla Società Udinese Calcio S.p.A. nell’interesse del suo tesserato Sig. P.P.N.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato, con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS, dalla Società Udinese Calcio S.p.A., in occasione della gara del Campionato di serie A Udinese/Salernitana del 20.08.2022, avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nei confronti del tesserato Sig. P.P.N. a cui aveva irrogato la squalifica per 2 (due) giornate.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il calciatore, al 49° del primo tempo, durante un’azione di gioco, aveva colpito un avversario con un calcio alla gamba, senza procurare conseguenze lesive ma tuttavia impedendone l’azione di gioco. Il calciatore, espulso, usciva dal campo senza replicare.

 

La Società, nel proporre ricorso, in via principale chiedeva la riduzione della squalifica da 2 (due) a 1 (una) giornata di gara ed, in subordine, di contenere la pena inflitta ad 1 (una) giornata con conversione dell’altra in ammenda, nella misura ritenuta di giustizia.

 

La reclamante, oltre a lamentare l’eccessiva gravosità della sanzione comminata ed il fatto che in primo grado era stato valutato erroneamente il contatto tra i due giocatori, sottolineava sia l’assenza di esiti lesivi per l’avversario e la non applicabilità delle attenuanti generiche di cui all’art. 13 CGS, sia il fatto che la condotta del calciatore fosse stata tutt’altro che intenzionalmente violenta.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, preliminarmente asseriva come la condotta ascritta al Sig. P.P.N. risultasse documentata dal referto arbitrale, così da fargli assumere valore probatorio ex art. 61, comma 1, CGS, ritenendo pertanto conforme la sanzione inflitta dal Giudice di Prime Cure, sebbene tale gesto sia stato posto in essere all’interno dell’ambito di gioco.

 

Riguardo alle modalità complessive della condotta del tesserato, la Corte affermava come il comportamento in questione era stato idoneo a pregiudicare l’integrità fisica dell’avversario. L’evento, per come descritto nel referto dell’arbitro, risultava essere stato pienamente voluto da parte del calciatore, il quale aveva peraltro accettato i relativi rischi, come possibili conseguenze lesive della propria azione.

 

In considerazione di ciò,  il Collegio riteneva di non poter accogliere tale motivo in quanto il calcio sferrato all’avversario, da dietro, giustificava di per sé l’applicazione della sanzione oggetto di gravame.

 

Le deduzioni difensive della reclamante non consentono, dunque, una diversa ricostruzione dei fatti contestati rispetto a quella operata dal Giudice Sportivo, anche per il fatto che, la valutazione della illeceità e della gravità dell’azione doveva essere operata con riferimento alla potenziale pericolosità dell’atto stesso, valutata ex ante e ponderate tutte le concrete circostanze.

 

In conclusione, questa Corte specificava come le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS, non sono da intendersi come imperative, in quanto, la norma testualmente recita: “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, pertanto, nel caso di specie, la decisione del Giudice di Prime Cure doveva ritenersi proporzionale ai fatti contestati.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società Udinese Calcio S.p.A. con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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