Nota a TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 19 maggio 2022 n. 6446, di Annalisa Di Ruzza

 

 

TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 19 maggio 2022 n. 6446

N. 04276/2022 REG.RIC

 

Oggetto

Sull’interpretazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al disciplinare di gara: per la corretta interpretazione di detta clausola del disciplinare di gara si deve “rifuggire interpretazioni formalistiche della lex specialis” e “confrontarsi con i principi della logica, ancor prima che con i principi giuridici che presiedono l’affidamento delle gare pubbliche”.

 

Sintesi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, con la sentenza resa nel giudizio R.G.N. 4276, pubblicata il 19 maggio 2022, ha condiviso e riaffermato il principio per cui nella interpretazione delle clausole di cui alla documentazione di gara è necessario rifuggire interpretazioni formalistiche della lex specialis a favore dei principi della logica, ancor prima dei principi giuridici.

Nel caso di specie, la ricorrente impugnava l’aggiudicazione disposta dalla Equestrian Sport Events S.r.l. (ESE) – società interamente partecipata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) – deducendo che, in tesi, l’art. 14 del disciplinare di gara (“OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti i punteggi per l’offerta economica verranno attribuiti sulla base dei seguenti parametri: 30 punti all’impresa che avrà presentato l’offerta economica più bassa”), in base ad una lettura formale della lex specialis, avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che le offerte diverse dalla migliore, indipendentemente dal ribasso offerto, avrebbero dovuto ottenere zero punti.

La ricorrente censurava quindi l’operato della commissione giudicatrice laddove, in sede di valutazione delle offerte economiche, aveva interpretato – e non etero-integrato come sostenuto dalla ricorrente –, la lex specialis, applicando un criterio di calcolo del punteggio economico per le offerte diverse dalla migliore di tipo proporzionale (cd. interpolazione lineare), consentendo una razionale e congrua competizione tra gli operatori in gara, coerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con le Linee Guida ANAC n. 2.

Il TAR del Lazio-Roma ha respinto il ricorso, rilevando che la clausola della lex specialis deve essere interpretata “in maniera da consentire una razionale e congrua competizione tra gli operatori in gara, rifuggendo interpretazioni formalistiche”, e confutata l’interpretazione del ricorrente che “deve infatti confrontarsi con i principi della logica, ancor prima che con i principi giuridici che presidiano l’affidamento delle gare pubbliche.

Anche la condanna alle spese, integralmente liquidate a carico del ricorrente, sembra poter essere letta come un invito a non adire al giudice amministrativo sulla base di interpretazioni rigorose e formalistiche della lex specialis e contrarie, come letteralmente affermato dalla sentenza in commento, ai principi della logica oltre che ai principi giuridici che governano le gare pubbliche.

Da detto principio si desume che, in via generale, dare concreta attuazione alle disposizioni della lex specialis di gara in base a criteri logici e razionali si configura come una corretta e fisiologica attività di interpretazione, al contrario può configurarsi come una vera e propria modifica sostanziale dei contenuti della lex specialis, la sua applicazione in ragione di criteri formalistici e strettamente aderenti al testo.

Autore

Avv. Annalisa Di Ruzza

 

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