Computo delle giornate di squalifica e regolarità del contraddittorio (Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 51 – Anno 2021, del 21.5.2021 e depositata il 25.6.2021)

Titolo

Computo delle giornate di squalifica e regolarità del contraddittorio

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 51 – Anno 2021, del 21.5.2021 e depositata il 25.6.2021)

Massima

Una gara di campionato è considerata valida ai fini della classifica, e quindi del computo delle giornate di squalifica da scontare per un giocatore, anche quando oggetto di ricorso davanti agli organi di giustizia sportiva.

 

Convocare le parti in orari diversi, non consentendo a ciascuna di ascoltare la discussione dell’altra, integra violazione del contraddittorio, con conseguente possibilità di annullamento della decisione.

Keywords

Motivi d’impugnazione; squalifiche; violazione del contraddittorio

Commento

La fattispecie in esame prende le mosse da una partita di campionato di calcio, durante la quale un giocatore, che aveva saltato la partita precedente per squalifica, era stato schierato, a parere della squadra avversaria, contro il regolamento. Tale contestazione, fondata sul fatto che la gara a cui il giocatore non aveva partecipato (scontando di fatto la squalifica) era divenuta oggetto di ricorso e non aveva, quindi, influito sulla classifica, era stata accolta nei primi due gradi di giudizio, comportando la sconfitta a tavolino per la squadra di appartenenza del tesserato.

 

Al contrario, il ricorso presentato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, in cui si invocava sia un error in iudicando sia per error in procedendo, trovava accoglimento.

 

Riguardo al primo aspetto, il Collegio riscontrava una falsa applicazione dell’art. 21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che indica quali siano le gare valide agli effetti della classifica.

 

La citata disposizione è chiara nell’affermare che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”.

 

Ad avviso del Collegio, la Corte Sportiva Territoriale avrebbe male interpretato tale disposizione, considerando la mera “proposizione di reclamo” come condizione per ritenere la gara non valida agli effetti della classifica.

 

Il richiamato articolo contiene, relativamente alle gare che si sono concluse con un risultato valido ai fini della classifica, l’inciso “e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva dagli organi di giustizia sportiva”. In sostanza, solo un provvedimento definitivo di annullamento della gara avrebbe potuto comportare la irrilevanza dell’avvenuto rispetto della sanzione (squalifica) nella partita in questione. Infatti, il medesimo art. 21, comma 4, C.G.S. prevede che “nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.

 

Il secondo motivo di impugnazione attiene alla regolarità del procedimento di appello, con particolare riferimento alla regolarità del contraddittorio.

 

Il Collegio, ricordando il diritto ad un giusto processo, di cui il diritto ad un regolare contraddittorio costituisce un corollario recepito dall’ordinamento nazionale come da quello sportivo, ricorda come sia dovere dell’organo decidente, anche nel silenzio delle parti, verificare la regolarità del contraddittorio e, se necessario, disporne il reintegro.

 

Nel procedimento di secondo grado, da quanto emerso in corso di causa, è stato lo stesso giudice a convocare le parti in orari separati, disponendo la discussione di ciascuno in modo che l’altra non potesse assistervi. Tale modalità procedurale ha comportato una chiara violazione del contraddittorio.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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