GIUDICE DI PACE DI CLES (TRENTO); sentenza 2 dicembre 2021 – dep. 14 dicembre 2021, n. 46. Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Sci – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle [nel caso d specie l’imputato veniva condannato per il delitto p. e p. dall’art. 590 c.p. perché, per imprudenza e violazione delle regole comportamentali da adottarsi sulle piste da sci (prevedere le possibili escursioni di chi scia davanti, mantenendosi a un’adeguata distanza di sicurezza…), causava lesioni giudicate guaribili in complessivi giorni 30 a M. M. In particolare, non moderando la velocità e non tenendo una distanza adeguata da altre persone, sopraggiungeva alle spalle di M. M. che si trovava al centro della pista denominata Malghette del comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva e la investiva, scaraventandola a terra e causandole lesioni consistenti in “frattura composta omero prossimale”].

 

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