TRIB. AOSTA, 24 febbraio 2020 (dep. 21 aprile 2020) n. 80. Imp.ti B.L.P.G., J. R., P.A. Giudice Dott. Marco Tornatore

Responsabilità penale – Eliski – Valanga – Omicidio colposo - Responsabilità guida alpina – Sussiste.

 

La guida alpina che accompagna un gruppo di sciatori inesperti durante un’escursione in “eliski” è titolare di una posizione di garanzia avente ad oggetto il controllo delle fonti di pericolo, sia naturali che dipendenti da condotte di terzi, che deriva dalla posizione professionale rivestita e dall’incarico contrattuale ricevuto. Nel caso di specie, nel corso di una discesa lungo un percorso stretto e ripido, su cui era vietato il passaggio, seppur precedentemente attraversato anche da altri escursionisti, si staccava una valanga che travolgeva parte del gruppo cagionando la morte di uno sciatore. Per il reato di omicidio colposo venivano imputati la guida alpina accompagnatore, la guida avente funzioni di “coordinatore a terra” e l’amministratore unico della società che gestiva il servizio di “eliski” - questi ultimi entrambi assolti -).    

 

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