TAS 2018 /A/5866 "Inserimento dell’accordo tra le parti nel lodo arbitrale"

Titolo

Inserimento dell’accordo tra le parti nel lodo arbitrale  

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), procedimento n. 2018/A/5866 del 31 agosto 2018  

Massima

Ai sensi dell’art. 56 delle regole di procedura contenute nel Codice dell’Arbitrato per le procedure avanti al TAS, qualsiasi accordo intercorso fra le Parti (nel caso di specie, la Federazione Internazionale Nuoto e una nuotatrice di livello internazionale) può essere incorporato in un Lodo arbitrale. Le Parti possono raggiungere l’intesa e quindi conciliarsi in qualsiasi momento del procedimento avanti al TAS.

Ai fini della rettifica dell’intesa raggiunta e del suo inserimento in un lodo arbitrale, l’Arbitro dovrà verificare la buona fede dell’accordo, assicurandosi che l’intento delle Parti non sia commettere una frode, e confermare che i termini dell’intesa non siano contrari ai principi di ordine pubblico e/o alle leggi applicabili alla controversia. 

Keywords

Lodo; Accordo; Transazione.

Norme di riferimento

Art. 56R Procedural Rules of Code of Sports-related Arbitration:

“Il Collegio può in qualsiasi momento cercare di risolvere la controversia mediante conciliazione. Qualsiasi accordo può essere incorporato in un lodo arbitrale reso dal consenso delle parti”.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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