Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL TRIBUNALE FEDERALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO – C.U. N. 12 DEL 26.07.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL TRIBUNALE FEDERALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO – C.U. N. 12 DEL 26.07.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello Sez. I - decisione N. 0033/CFA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0018/CFA/2022-2023 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Antonio Anastasi (Componente), Francesca Morelli (Componente relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 44 CGS FIGC sancisce che: «1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 42 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori».

 

L’art. 125, comma 4, CGS FIGC dispone che: «nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 0033/CSA/2023-2024, accoglie il reclamo proposto dal Sig. S. B.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, avanzato dal Sig. S. B., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Tribunale federale presso il Comitato Regionale Veneto, che aveva irrogato a suo carico l’inibizione per mesi tre, in occasione dell’incontro AC Garda – F.C. Clivense S.M. valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto del 6.11.2023.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, nell’atto di deferimento, al Sig. S.B, quale dirigente accompagnatore ufficiale, veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per aver lo stesso, al termine della gara di cui sopra, autorizzato l’accesso, prima nell’area di gioco e successivamente all’interno degli spogliatoi dell’impianto sportivo, ad un sostenitore della Società S.S.DARL F.C. Clivense S.M., il quale aveva colpito con un calcio alla schiena il Sig. M.P., dirigente tesserato per la Società AC Garda, procurandogli un trauma contusivo alla regione lombare destra.

 

Il reclamante, nel proporre ricorso, preliminarmente contestava la violazione degli artt. 125, comma 4, e 44, comma 1, CGS per aver, il giudice sportivo, irrogato la sanzione disciplinare per fatti del tutto diversi da quelli riportati nel capo di imputazione nell’atto di deferimento e, in subordine, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta, evidenziandone l’eccessiva afflittività.

 

Infine, il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa, del diritto al contraddittorio e del principio della parità delle parti.

 

La Corte Federale D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il reclamo avanzato dal Sig. S. B.

 

La Corte, in estrema sintesi, ripercorreva quanto accaduto e quanto riportato nella decisione del Tribunale federale, ovvero che alcuni sostenitori della squadra AC Garda erano entrati, pacificamente autorizzati da terzi e con il fine di rimuovere uno striscione, prima all’interno dell’aerea di gioco e successivamente all’interno degli spogliatoi, dove avevano aggredito il dirigente della AC Garda, tirandogli via il telefono cellulare e colpendolo con un calcio, tanto da provocargli delle lesioni, seppur lievi.

 

In tale circostanza la Procura federale, oltre ad affermare che il Sig. S. B., dirigente della Clivense, aveva rivolto al tecnico della squadra avversaria frasi poco gradevoli, sottolineava che lo stesso non aveva ruoli autorizzativi tali da permettere l’ingresso dei tifosi nelle aeree non consentite.

 

Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione, rilevava che l’unica responsabilità ascrivibile al Sig. S. B. era quella riguardo alle espressioni che lo stesso aveva rivolto al tecnico della squadra avversaria e non quella contestata nel capo di imputazione, ovvero di aver acconsentito o non impedito l’accesso ai tifosi.

 

Così come avviene per il procedimento penale, anche per quello sportivo ex art. 125, comma 4, CGS, nell’atto di deferimento devono essere indicati gli atti conclusivi delle indagini preliminari, attraverso cui il pubblico ministero esercita l’azione penale.

 

Alla luce di tale premessa, anche nel processo sportivo si evidenzia il problema di correlazione fra l’accusa e l’affermazione di responsabilità, conformemente ai principi di difesa, del contraddittorio e di parità fra le parti.

 

Il diritto di difesa dell’incolpato può essere garantito solo nel caso in cui nell’atto di deferimento via sia una chiara contestazione delle condotte ascritte. I doveri di lealtà e probità devono essere valutati di volta in volta tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

 

Nel procedimento sportivo, così come anche previsto dalla giurisprudenza processual-penalistica, perché si possa parlare di cambiamento dei fatti oggetto di imputazione, vi deve essere una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassuma l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da potersi configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa (SS.UU., n. 3655/10, più di recente, Cass. Pen, sez. V, n. 7534/22).

 

L’atto di deferimento assume, dunque, la funzione essenziale di riferire all’interessato circa i fatti oggetto di reato posti a suo carico così come una corretta descrizione delle circostanze fattuali sulla quale si fonda il diritto di difesa.

 

Tutto ciò premesso, ai sensi della giurisprudenza sportiva, è riconosciuto al giudice il potere di riqualificare il fatto giuridico e farlo sussumere all’interno di una fattispecie normativa differente rispetto a quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento, non consentendo, tuttavia, di far assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto non considerato nella condotta ascritta all’incolpato (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2022-2023).

 

Il Collegio, ancora, sottolineava il principio sancito dall’art. 44 CGS, ovvero l’esigenza di garantire all’incolpato la possibilità di impostare sin dall’inizio del procedimento una corretta difesa.

 

In conclusione, questa Corte evidenziava che la problematica della riqualificazione giuridica del fatto esula completamente dal caso che ci occupa, così come la possibilità di assumere diverse condotte all’interno di una stessa norma sanzionatoria; la responsabilità riconosciuta in capo al Sig. S. B. è intervenuta in un secondo momento rispetto ai fatti contestati per cui oggi è incolpato.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva il reclamo proposto dal Sig. S. B. e annullava la decisione impugnata.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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