Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – C.U. N. 97 DEL 25.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – C.U. N. 97 DEL 25.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione, N. 254/CSA/2022-2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 287/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Savio Picone (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 13 CGS FIGC sancisce che: «1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. 3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile, ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito, ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante».

 

L’art. 26, comma 4, CGS FIGC prevede che: «se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte, e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate».

 

Ai sensi dell’art. 36 CGS FIGC: «1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico».

 

L’art. 39, comma 2, CGS FIGC statuisce che «ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per due giornate o a tempo determinato».

 

L’art. 61, comma 1, CGS FIGC stabilisce che «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 254/CSA/2022-2023, respinge il reclamo proposto dalla Società Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L. avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato, a suo carico, l’ammenda di € 800 euro e, nei confronti del calciatore, Sig. G.L., la squalifica per cinque giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro del Campionato Juniores Under 19, Bitonto Calcio/Portici F.B.C. del 24.05.2023.

 

Le decisioni del Giudice di prime cure erano motivate, con riferimento alla sanzione dell’ammenda, dal fatto che i sostenitori della Società Portici avevano colpito con una pietra di piccole dimensioni il ginocchio dell’allenatore della Società avversaria, costretto a ricorrere alle cure mediche; e, con riguardo alla sanzione della squalifica irrogata al tesserato, per il fatto di aver, dapprima, minacciato un calciatore della squadra avversaria e, successivamente, per aver pronunciato espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, preliminarmente, chiedeva l’annullamento e, in subordine, la riduzione delle sanzioni.

 

La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, contestava quanto riportato nel referto arbitrale, poiché riteneva inverosimile che il Direttore di gara avesse potuto identificare come autori del gesto violento i sostenitori della squadra del Portici, essendo comune l’unico spazio destinato al pubblico.

 

Relativamente alla condotta tenuta dal calciatore, la ricorrente riconosceva, in capo allo stesso, la responsabilità per aver protestato, negando, tuttavia, il fatto di aver proferito espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, la Società riteneva non ravvisabili i presupposti di cui all’art. 36 CGS FIGC ai fini della squalifica per cinque giornate effettive di gara.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, riteneva contrastante quanto affermato dalla Società rispetto alle risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS FIGC.

 

Il Collegio, preso atto del referto arbitrale e non ravvisando i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ex art. 13 CGS, dirette a determinare una riduzione della sanzione, riteneva congrua la squalifica di cinque giornate effettive di gara irrogata dal Giudice di prime cure, tenendo conto di quanto sancito dall’art. 36 CGS e della condotta antisportiva che il Sig. G. L. aveva tenuto anche nei confronti del calciatore avversario.

 

Al fine di decidere, questa Corte, sottolineata la valenza probatoria del referto arbitrale, riteneva correttamente quantificata la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 4, CGS.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto Società Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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