Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C.U. N. 362 DEL 30.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C.U. N. 362 DEL 30.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III – decisione, N. 0002/CSA/2022 -2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0001/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente - relatore), Savio Picone (Componente), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 36, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

 

L’art. 44 CGS FIGC prevede che: «1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori».

 

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

 

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 0002/CSA/2022-2023, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società S.C.S.D. Enna Calcio.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società S.C.S.D. Enna Calcio avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Dilettanti, che aveva irrogato, a carico dell’allenatore, Sig. S.G., la sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro Gruppo Promosport – Enna Calcio, disputata in Lamezia Terme il 04.06.2023 e valevole quale gara di spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 33° del primo tempo, successivamente alla rete da parte della Società ospitata, l’allenatore della Enna Calcio, Sig. S.G., oltre ad aver protestato con fare eccessivo, aveva messo le mani addosso all’Assistente di gara, spintonandolo, dopo che quest’ultimo lo aveva invitato ad abbandonare il terreno di gioco. Durante il secondo tempo, nonostante l’espulsione, il tecnico, per almeno un paio di volte, era rientrato in panchina per essere, poi, invitato ad uscire.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, in via principale, chiedeva l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

 

La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, evidenziava la genericità del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, il quale non avrebbe riportato la descrizione del comportamento illecito e la relativa norma di riferimento, violando, pertanto, i principi dell’Ordinamento Sportivo enunciati dall’art. 44 CGS, comma 1, diritto di difesa e, comma 3, obbligo di motivazione,

 

La Società, relativamente al merito, contestava quanto descritto dall’Assistente di gara, sottolineando il fatto che il comportamento imputato al tecnico non era stato neppure rilevato dagli altri ufficiali di gara. A detta della reclamante, il Sig. S.G. avrebbe semplicemente replicato in merito ad una decisione ritenuta errata e il contatto avuto con l’Assistente di gara era da ritenersi meramente occasionale, in quanto quest’ultimo si era inserito tra l’allenatore e l’Arbitro.

 

Alla luce di quanto sopra, la Società Enna Calcio riteneva che la condotta del tecnico dovesse essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), CGS FIGC, che prevede una sanzione più mite; altresì, la società affermava che, a seguito dell’espulsione, lo stesso non sarebbe rientrato in panchina, ma si sarebbe solo riavvicinato, restando distante almeno tre metri.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società S.C.S.D. Enna Calcio.

 

Il Collegio riteneva infondata la questione sollevata dalla Società in merito alla violazione dell’art. 44 CGS FIGC, in quanto, tecnicamente, può parlarsi di “procedimento sportivo” esclusivamente dinanzi ad un reclamo che lo introduce, condizione che, nel caso in esame, non è avvenuta, contrariamente all’ipotesi in cui il Giudice Sportivo delibera “senza udienza e con immediatezzaex art. 65, lett. a), CGS FIGC, ed il provvedimento risulta debitamente motivato, tanto da permettere alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.

 

A seguito della contestazione avanzata dalla reclamante in merito all’incongruità della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure nei confronti del proprio allenatore, per i comportamenti violenti ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), CGS, la Corte sottolineava come la stessa Società non era a conoscenza delle modifiche apportate a tale norma e introdotte con il C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, per effetto delle quali i comportamenti come quello tenuto dal tecnico nei confronti degli ufficiali di gara vengono puniti con la sanzione minima della squalifica per quattro giornate effettive di gara e per otto giornate effettive di gara nel caso in cui la condotta comporti un contatto fisico. Pertanto, questa Corte riteneva congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del Sig. S.G.

 

Con riferimento alla squalifica di una giornata effettiva di gara irrogata all’allenatore per essersi avvicinato più volte alla panchina dopo essere stato allontanato, questa Corte evidenziava che dal rapporto arbitrale non era possibile riscontrare la sequenza temporale dei due episodi e che, pur trattandosi di due eventi distinti, si erano realizzati in un unico contesto, tanto da configurare il reato continuativo, sanzionato con una minor pena, equivalente ad una giornata effettiva di gara.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società S.C.S.D. Enna Calcio e, per l’effetto, riduceva la sanzione della squalifica a nove giornate effettive di gara.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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