Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 161 DEL 01.03.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 161 DEL 01.03.2023 -  GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 165/CSA/2022 -2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 202/CSA/2022-2023 – Umberto Maiello (Vice Presidente), Andrea Lepore (Componente relatore), Michele Messina (Componente), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 61 CGS FIGC sancisce che: «1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato, direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso, le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».

 

L’art. 65 CGS FIGC prevede che: «1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 165/CSA/2022-2023 respinge il reclamo proposto dalla Società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. J. D. S. M.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. J. D. S. M. avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Serie A, che aveva irrogato, a carico del tecnico, la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di euro 10.000,00, in occasione dell’incontro Cremonese/Roma del 28.02.2023.

 

Le decisioni del Giudice di prime cure erano motivate dal fatto che, al 2° minuto del secondo tempo, l’allenatore aveva contestato, con fare provocatorio ed offensivo, una decisione arbitrale, reiterando tale condotta anche in sede di espulsione e, al termine della gara, aveva rivolto espressioni piuttosto offensive nei confronti del Quarto Ufficiale.

 

I reclamanti, nel proporre ricorso, domandavano: di sospendere in via preventiva e cautelare la sanzione irrogata; di acquisire il fascicolo della Procura Federale, considerandolo un elemento probatorio; di fissare udienza di discussione del merito del presente reclamo e, successivamente all’udienza di merito, di revocare le sanzioni irrogate. In pari data, veniva depositata istanza urgente di sospensione della sanzione irrogata.

 

La domanda cautelare veniva motivata sia in punto di fumus che di periculum, alla luce di altro procedimento pendente dinanzi alla Procura Federale FIGC.

 

I ricorrenti, a fondamento delle proprie ragioni, consideravano le sanzioni inflitte sproporzionate ed ingiuste. Confutavano la ricostruzione dei fatti oggetto di gravame e, nello specifico, ritenevano che il tecnico non aveva commesso l’infrazione contestata o che, tutt’al più, era stata una conseguenza del comportamento posto in essere dal Quarto Ufficiale, Sig. S.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. J. D. S. M.

 

La Corte, in motivazione, premetteva che, all’esito della prima udienza di trattazione, tenutasi il 4 marzo 2023, il ricorso non era maturo per la decisione, vista la necessità di approfondire ulteriori profili della vicenda. Il materiale probatorio, al tempo nella disponibilità del Collegio, era caratterizzato unicamente dai referti degli ufficiali di gara che, tuttavia, necessitavano di ulteriori chiarimenti.

 

Nonostante ciò, in quella sede, si era rivelato difficoltoso prendere atto degli ulteriori chiarimenti, soprattutto da parte del Sig. S., quale Quarto Ufficiale della gara, il quale, per circostanze di tempo e luogo, non aveva potuto rendere audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto.

 

Alla luce di quanto sopra, e in ragione dell’esistenza di un procedimento aperto dalla Procura Federale avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è giudizio, questa Corte aveva ritenuto doveroso differire la detta audizione ed acquisire gli atti di indagine all’epoca svolti, rinviando l’udienza di trattazione al 10 marzo 2023.

 

Il Procuratore Federale trasmetteva, con nota del 7 marzo 2023, il materiale probatorio insieme alla relazione redatta dal suo Ufficio.

 

Tali acquisizioni istruttorie, unitamente alle audizioni rese da parte dell’arbitro, degli assistenti e del Quarto ufficiale, rendevano il procedimento pronto per la sua definizione.

 

 

Il Collegio, preliminarmente, avanzava alcune considerazioni, ovvero chiariva che l’ambito di competenza del giudizio sportivo di primo e secondo grado ha ad oggetto la gara e non profili propriamente disciplinari, come previsto dall’art. 65 CGS.

 

In secondo luogo, relativamente ai mezzi di prova utilizzabili, con particolare riferimento ai filmati, la Corte precisava che, ai sensi dell’art. 61 CGS, il Giudice di gara ha la possibilità di avvalersi, quale mezzo di prova, delle riprese televisive o di altri filmati, purché muniti di piena garanzia tecnica e documentale e, pertanto, utilizzabili al fine di irrogare sanzioni disciplinari, qualora l’arbitro incorra in un errore di persona all’atto dell’assegnazione della sanzione. Tale condizione comporta un’unica eccezione, ovvero non determina alcuna possibilità di applicazione estensiva, ma, piuttosto, definisce una corretta individuazione del soggetto destinatario della sanzione.

 

Con riferimento a quanto appena sancito, ben si comprende la posizione della giurisprudenza sportiva per cui, relativamente agli accadimenti di un incontro, i rapporti degli ufficiali di gara sono considerati come mezzo probatorio ex art. 61, comma 1, CGS.

 

Al fine di decidere, il Collegio aveva ritenuto doveroso interrogare l’arbitro, gli assistenti di gara e il Quarto Ufficiale, sia riguardo a quanto accaduto all’interno del terreno di gioco, sia in merito agli avvenimenti post gara, precisamente nel momento in cui il tecnico della squadra ricorrente si era recato negli spogliatoi degli ufficiali di gara. Tutta la quaterna arbitrale confermava quanto redatto nel referto di gara.

 

In conclusione, questa Corte non riconosceva l’attenuante, invocata dai reclamanti, della provocazione da parte del Sig. S., considerando del tutto sproporzionata la reazione posta in essere da parte del tecnico, vista anche la distanza temporale intercorsa tra i due eventi, l’uno avvenuto sul terreno di gioco, l’altro all’interno degli spogliatoi degli ufficiali di gara.

 

Il Collegio riteneva congrue le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, tenendo conto che il minimo edittale previsto dal Codice di giustizia sportiva prevede, già solo per un unico episodio avente ad oggetto una condotta offensiva, la squalifica di due giornate effettive di gara.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. J. D. S. M.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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