Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 48 DEL 13.09.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 48 DEL 13.09.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Sez. I - decisione N. 010/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 012/CSA/2021-2022 – Umberto Maiello (Vice Presidente), Paolo Del Vecchio (Componente), Leonardo Salvemini (Componente relatore), Carlo Bravi (Rappresentante AIA)

 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 37 CGS sancisce che: «in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione».

Ai sensi dell’art. 61 CGS: «1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».

L’art. 74, comma 5, CGS prevede che «entro due giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro sette giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino ad un giorno prima della data fissata per l'udienza».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. I, n. 010 /CSA/2022 – 2023, respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Lecce S.p.A. e dal Sig. M.B.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato, con procedimento di urgenza ex art. 74, comma 2, CGS, dalla Società U.S. Lecce e dal Sig. M.B. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, il quale aveva irrogato al Sig. M.B. la sanzione di una giornata di squalifica in occasione della gara del Campionato di Serie A Lecce/Monza dell’11.09.2022.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il tecnico, al termine della gara, mentre faceva rientro all’interno dello spogliatoio, aveva pronunciato un’espressione blasfema, espressione riscontrata e riportata nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale.

I ricorrenti, nel proporre ricorso e dopo aver rinunciato ai termini di cui all’art. 74, comma 5, CGS, domandavano, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, in base al principio di proporzionalità.

I reclamanti, nel ricostruire le dinamiche dell’episodio, asserivano che il Sig. M.B., dopo aver abbandonato il terreno di gioco e vertendo in un momento di concitazione dovuto dal termine dell’incontro, mentre era in procinto di entrare nello spogliatoio, aveva pronunciato un’espressione del tutto priva di contenuto blasfemo.

Gli odierni ricorrenti, in virtù di quanto affermato, chiedevano che venisse dichiarata l’insussistenza della violazione contestata, “per carenza degli elementi costitutivi la fattispecie”, prevista e punita dall’art. 37 CGS.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società e dal tecnico.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, oltre a ritenere l’espressione, percepita e refertata dai collaboratori della Procura Federale, di natura blasfema, sottolineava come gli odierni reclamanti non avessero presentato conferenti prove a sostegno della loro tesi difensiva, se non quella di una possibile paronomasia apofonica o isofonica, delle parole “ZIO” e “DIO”.

Il Collegio, dopo aver attestato che il fatto commesso dal Sig. M.B. rientrava nella fattispecie di cui all’art. 37 CGS, sottolineava che la stessa norma prevede come sanzione minima quella della squalifica di una giornata.

Questa Corte, nel ribadire la natura illecita della condotta oggetto di gravame, evidenziava che la soglia minima di offensività non può mutare a seconda delle circostanze o luoghi in cui un simile comportamento viene posto in essere, e per di più, avvertito da parte dei Direttori di Gara, ovvero i soggetti elencati all’art. 61 CGS.

La Corte, inoltre, nel respingere il reclamo avanzato, sosteneva che la situazione in cui verteva il tecnico non poteva essere considerata come un’esimente, in quanto l’enfasi agonistica in una competizione, come quella che ci occupa, non può costituire un’attenuante in virtù del fatto che è richiesta, ad ogni singolo professionista, la capacità di contenere le proprie emozioni, ovvero un comportamento rispondente ai valori di lealtà e correttezza sanciti dall’ordinamento sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello respingeva il reclamo proposto dalla Società U.S. Lecce S.p.A. e dal Sig. M.B.

 

Avv. Ludovica Cohen

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