Decisione del GIUDICE SPORTIVO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO - C.U. N. 201 DEL 13.05.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO - C.U. N. 201 DEL 13.05.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 309/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 316/CSA/2021-2022 – Umberto Maiello (Vice Presidente), Andrea Lepore (Componente relatore), Daniela Morgante (Componente), Carlo Bravi (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 61, comma 2, dispone che «gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione».

 

L’art. 74, comma 8, CGS sancisce che «il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 309 CSA/2021 – 2022, respinge il reclamo proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l in quanto ritenuto inammissibile.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie B all’allenatore, D. C., al quale veniva irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 42° del secondo tempo, il tecnico aveva lasciato cadere a terra la tabella luminosa in segno di protesta avverso una decisione arbitrale.

 

La Società, nel proporre reclamo con procedimento d’urgenza, chiedeva in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta ed in subordine, tenuto conto delle circostanze attenuanti, la commutazione della giornata di squalifica in ammenda, contenendola nel minimo edittale e/o nella misura ritenuta di giustizia.

 

La proponente, pur essendo consapevole della rilevanza attribuita al referto di gara, riscontrava l’eccessiva gravosità e sproporzionalità della sanzione irrogata in primo grado.

 

La Società, a fondamento delle proprie ragioni, prendendo in esame alcuni precedenti giurisprudenziali, sosteneva che le condotte imputate al proprio allenatore non potevano definirsi come irriguardose ed ingiuriose, non avendo tenuto conto del momento di concitazione della gara.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addette, rigettava il ricorso avanzato.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, evidenziava che il presente reclamo era stato proposto in violazione dell’art. 74, comma 8, CGS, che, letteralmente, dispone quanto segue: «il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova», salvo ipotesi tassativamente previste ex art. 61, comma 2, CGS, non sussistenti nel caso in esame.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale rigettava il ricorso proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. in quanto ritenuto inammissibile.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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