Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO - C.U. N. 194/DIV DEL 08.02.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO - C.U. N. 194/DIV DEL 08.02.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. II - decisione N. 189/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 175/CSA/2021-2022 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Vice Presidente), Carlo Buonauro (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 4 CGS recita: «1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione».

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS: «Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 189 CSA/2021 – 2022, accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. B.F.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Sig. B.F., allenatore della Società Calcio Catania S.p.a., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la quale era stata comminata la squalifica per tre gare effettive in occasione dell’incontro Turris – Catania del 6 febbraio 2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che l’allenatore, Sig. B.F., non aveva riferito alcuna informazione successivamente alla richiesta avanzata dal IV Ufficiale di gara, in occasione del fatto che, al 49° minuto del secondo tempo, una persona non identificata, all’interno dell’area tecnica, aveva calciato un pallone con l’intenzione di interrompere un’azione della squadra avversaria.

 

Il Giudice sportivo, ritenuta la gravità della condotta posta in essere dall’allenatore, applicava la sanzione sopra indicata, ai sensi della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, CGS.

 

La Società, nel proporre ricorso, preliminarmente chiedeva l’annullamento, ed in subordine, la riduzione della sanzione, ritenendola eccessivamente gravosa.

 

La proponente, a fondamento delle proprie ragioni, deduceva il fatto che nessuna domanda era stata posta al Sig. B., precisando che sarebbe stato impossibile per il tecnico identificare l’autore del lancio del pallone, considerati lo stato di confusione e tensione nel momento del fine gara e, nello specifico, nei minuti di recupero di gioco.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il ricorso, in riferimento alla domanda subordinata di riduzione della sanzione.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, faceva riferimento alle due distinte condotte: la prima, concernente il lancio del pallone da parte di persona non identifica, condotta ritenuta grave e non contestabile, e la seconda, posta in essere dall’odierno sanzionato, consistita nel non aver indicato o quanto meno fornito alcuna informazione sull’episodio.

 

La Corte, nel ridimensionare la sanzione irrogata in primo grado, precisava che, tanto la condotta posta in essere dal tecnico, quanto il riconosciuto ruolo di “responsabile della panchina” rivestito dallo stesso, comportava, in ordine al quantum della pena, una maggiore adeguatezza di una squalifica a due giornate effettive.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Sig. B.F., riducendo la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, tuttavia già scontate.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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