Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE - C.U. N. 71/DCF DEL 21.12.2021. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE - C.U. N. 71/DCF DEL 21.12.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 160/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 151/CSA/2021-2022 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Sebastiano Zafarana (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 36 C.G.S. sancisce che «ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 160 CSA/2021 – 2022, afferma che la sanzione irrogata nei confronti dell’allenatore, Sig. P.G., non sia impugnabile e, pertanto, respinge il reclamo avanzato dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso proposto dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile nei confronti del Sig. P.G., al quale veniva comminata la squalifica di due giornate effettive di gara.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che l’allenatore aveva rivolto un’espressione offensiva al Direttore di Gara in occasione dell’incontro di Coppa Italia Femminile Nazionale tra S.S.D. F.C. Como Women S.r.l./U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. del 18.12.2021, terminata con il risultato di 1-1.

 

La Società, nel proporre ricorso, chiedeva la rideterminazione della pena, ovvero la riduzione da due giornate ad una giornata effettiva di squalifica, assumendosi, da un lato, la responsabilità della condotta posta in essere dal proprio allenatore (ritenuta irrispettosa, ma non offensiva) e, dall’altro lato, reputando eccessivamente gravosa la sanzione inflitta a quest’ultimo.

 

La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, riportava ciò che era stato registrato nel referto arbitrale (ovvero che al 10’ del secondo tempo il Sig. P.G. veniva espulso perché, dopo un richiamo, si era rivolto al Direttore di Gara in maniera offensiva, urlandogli di non saper fare il proprio lavoro) e sosteneva che un simile comportamento sarebbe dovuto essere sì sanzionato, ma allo stesso modo sarebbe dovuto essere contestualizzato, prendendo in considerazione le circostanze attenuanti.

 

Secondo la proponente, il giudice di prime cure non aveva preso in considerazione, come attenuanti, né il fatto che l’allenatore aveva tenuto la condotta in esame esclusivamente per pochi secondi, utilizzando un’espressione priva di offensività, né il clima di tensione presente durante l’incontro di gara.

 

A detta della Società la frase pronunciata dal Sig. P.G. non era qualificabile come un’espressione offensiva, bensì come una libera manifestazione di critica.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e le motivazioni addotte, respingeva il ricorso.

 

La Corte precisava che, ai sensi dell’art. 36, C.G.S., lettera a), viene sanzionata in egual modo una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo come sanzione minima la squalifica di due giornate effettive di gara, salvo l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

 

Secondo la Corte, il giudice di prime cure aveva qualificato correttamente, ai sensi dell’articolo sopracitato, la condotta tenuta dal Sig. P.G., non potendo prendere in considerazione, come circostanza attenuante, il clima di tensione caratterizzante l’incontro in esame.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale non accoglieva la domanda di riduzione della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara e, pertanto, rigettava il ricorso proposto dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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