Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTI SERIE C - C.U. N. 154/DIV DEL 27.12.2021 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTI SERIE C - C.U. N. 154/DIV DEL 27.12.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, - decisione N. 1152/CSA/2021 -2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 149/CSA/2021-2022 – Pasquale Marino (Presidente), Bruno Di Pietro (Componente), Francesca Mite (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ex art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

Gli art. 58, comma 1, e 61, comma 1, CGS prevedono rispettivamente che «I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale». «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

 

Ai sensi dell’art. 35 CGS, «costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica».

 

L’art. 38 CGS sancisce che «Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, n. 152 CSA/2021 – 2022, afferma che la sanzione irrogata nei confronti del calciatore, Sig. D.P., non sia impugnabile e, pertanto, respinge il reclamo avanzato dalla Società Calcio Foggia 1920 S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso proposto da parte della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie C, nei confronti del Sig. D.P., al quale veniva comminata la squalifica di tre gare effettive.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il giocatore, al 47° del secondo tempo, aveva tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, nonostante il pallone di gioco fosse lontano, era entrato in scivolata e con i tacchetti lo aveva colpito sulla zona della caviglia – tibia con una forza ritenuta piuttosto smisurata.

 

La condotta del calciatore era stata, inoltre, segnalata nel rapporto arbitrale.

 

La Società, nel proporre ricorso, chiedeva l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato, ovvero una rideterminazione della pena.

 

La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, oltre a qualificare la condotta del calciatore come non violenta ed intenzionale, ma, al contrario, come colposa e senza intenzionalità, sosteneva un diverso susseguirsi degli eventi oggetto di decisione.

 

Secondo la proponente, l’entrata in scivolata del Sig. D.P. era avvenuta quando il calciatore avversario era ancora in fase di possesso palla e tale azione era terminata con lo scontro sulla caviglia esclusivamente a causa del passaggio del pallone; a detta della ricorrente si trattava, pertanto, di un contatto incisivo, ma giustificato dalla situazione di gioco.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver sostenuto, in via principale, di non aver potuto acquisire ed esaminare le immagini ed i video prodotti dalla ricorrente, respingeva il ricorso.

 

La Corte, sul primo punto, precisava che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, CGS, i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati dinnanzi agli organi di giustizia sportiva limitatamente ai casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, nelle ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una certa infrazione e nei soli casi di condotte violente o considerate gravemente antisportive non segnalate dall’arbitro o dal VAR.

 

Con riferimento al valore di piena prova previsto dall’ordinamento sportivo e sancito dall’art. 61, comma 1, CGS, la Corte, nel valutare il merito del presente ricorso, si atteneva esclusivamente agli atti ufficiali di gara, ritenendo, pertanto, congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure.

 

È considerata condotta violenta, ai sensi dell’art. 35 CGS, ogni atto posto in essere in modo diretto a cagionare una lesione personale che si concretizza in un’azione aggressiva ed incontrollata.

 

Riguardo alla proporzionalità della sanzione, l’art. 38, comma 1, CGS, dispone che, in casi come quelli sopracitati, la sanzione da applicare è la squalifica per una durata minima di tre giornate.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal tesserato, rigettava il ricorso proposto dalla Società Calcio Foggia 1920 S.r.l.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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