Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 7/CS DEL 01.12.2021. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 7/CS DEL 01.12.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 104/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 119/CSA/2021-2022 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Andrea Galli (Componente relatore), Paolo Grassi (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 39 CGS sancisce che «Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per due giornate».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale della FIGC, Sez. III, n. 104 CSA/2021 – 2022, ritiene che la sanzione irrogata nei confronti del calciatore tesserato, Sig. C. F., non sia impugnabile e, pertanto, respinge il reclamo avanzato dalla Società Casertana F.C. S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso proposto, da parte della Società Casertana F.C. S.r.l., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazione Dilettanti nei confronti del suo tesserato, Sig. C. F., al quale era stata comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro del Campionato di serie D, Girone H, Mariglianese/Casertana del 28.11.2021.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il giocatore della Casertana aveva rivolto, durante l’intervallo, espressioni offensive nei confronti dei calciatori avversari, e lo stesso aveva successivamente colpito, con violenza, la porta dello spogliatoio della squadra avversaria.

 

La Società reclamante, nel proporre il ricorso, dopo aver riconosciuto ed ammesso il comportamento riprovevole tenuto dal proprio tesserato, domandava la riduzione della sanzione della squalifica da due a una giornata effettiva di gara.

 

La Società, a sostegno delle proprie richieste, deduceva diversi motivi.

 

Secondo la proponente, il Giudice Sportivo avrebbe errato nella valutazione e successiva quantificazione della sanzione, ritendendo che il Sig. F. avrebbe posto in essere un duplice comportamento che si è sostanziato nella pronuncia di espressioni offensive e nel calcio sferrato nei confronti della porta dello spogliatoio avversario, anziché ritenerlo un unico comportamento di carattere continuativo; ancora, la Società sosteneva che il vantaggio raggiunto dalla squadra Mariglianese, al termine del primo tempo, avrebbe portato ad uno stato di rabbia nel calciatore e che le offese asserite, in realtà, sarebbero irrilevanti e normalmente non punite.

 

La reclamante, inoltre, riteneva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare il calcio alla porta un mero sfogo su un oggetto di appartenenza del mondo del calciatore, trattandosi di fatto, dello spogliatoio della propria squadra e non di quello avversario, come erroneamente sostenuto.

 

Da ultimo, veniva reso noto come il calciatore F. avesse già scontato mezza giornata di squalifica in seguito all’espulsione nell’intervallo della gara in questione, ulteriore ragione per ritenere la sanzione irrogata eccessivamente gravosa.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato i documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore probatorio, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., e aver ascoltato l’Assistente dell’Arbitro, il quale aveva refertato l’accaduto, respingeva il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, riteneva che le deduzioni della reclamante non potevano trovare accoglimento in quanto il comportamento posto in essere dal tesserato, riguardo la pronuncia di espressioni offensive nei confronti dei giocatori avversari, rivestiva carattere disciplinarmente rilevante; con riguardo al gesto della porta, la Corte affermava che, da un punto di vista sanzionatorio, l’atto assumeva rilevanza tanto se posto in essere nei confronti dello spogliatoio avversario, quanto avverso a quello della propria compagine; nel caso di specie, per di più, si trattava dello spogliatoio di proprietà della squadra ospitante.

 

Ulteriormente, ai fini della decisione, a nulla rilevava, secondo la stessa Corte, che il Sig. F. avesse già scontato mezza giornata di squalifica successivamente all’irrogazione della sanzione dell’espulsione durante l’intervallo di gara.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale valutava la condotta del tesserato come gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., e, pertanto, rigettava il ricorso proposto dalla Società Casertana F.C. S.r.l.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

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