Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND - C.U. N. 153 DEL 02.05.2021- GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND - C.U. N. 153 DEL 02.05.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 195/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 198/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Salvatore Lo Giudice (Vice Presidente), Dott. Paolo Del Vecchio (Componente), Dott. Andrea Lepore (Componente relatore), Dott. Carlo Bravi (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 198 CSA/2020 – 2021, ritiene che la sanzione irrogata, nei confronti del Sig. M. F., da parte del Giudice Sportivo sia assolutamente proporzionata e, pertanto, respinge il reclamo avanzato dalla Società U.S.D. Città di Fasano.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo, da parte della Società U.S.D. Città di Fasano, avverso la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Sig. M. F., al quale aveva comminato la squalifica per tre giornate effettive di gara successivamente all’incontro Molfetta Calcio – U.S.D. Città di Fasano del 02.05.2021.

 

La decisione del Giudice Sportivo era motivata dal fatto che, il Sig. M., a gioco fermo, aveva colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

 

La Società reclamante, nelle memorie, cercava di contestualizzare la vicenda oggetto di giudizio, specificando che l’episodio incriminato avveniva oltre il quarto minuto di recupero, nello specifico intorno al 50mo, quando il direttore di gara, nonostante avesse concesso sei minuti di extra-time, fischiava con anticipo la fine dell’incontro. Accortosi dell’errore, riprendeva la gara, provocando, a detta della ricorrente, uno stato di grande agitazione tra i giocatori.

 

Ancora, nella memoria difensiva, il Sig. F. precisava che l’episodio, descritto nel rapporto di gara dall’assistente Sig. D. R., non era stato riportato in maniera completa, in quanto lo stesso calciatore riconosceva di aver posto in essere il comportamento incriminato, ma che lo stesso era avvenuto in ragione di una istintività emotiva dovuta alla tensione del finale di gara e senza alcuna intenzionalità.

 

A parere della reclamante, la quale avanzava la richiesta della riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica effettiva di gara, il gesto, seppur censurabile, non doveva essere considerato violento, bensì gravemente antisportivo, posto in essere anche in conseguenza di un riflesso difensivo ad una provocazione aggressiva da parte degli avversari.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nel rigettare il reclamo avanzato dalla Società U.S.D. Città di Fasano, motivava che la dinamica ed il comportamento tenuto dal Sig. M. integravano la fattispecie di condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 CGS e, per meglio dire, configurava un’azione intenzionale e volontaria diretta a produrre danni da lesioni personali ed a porre in pericolo l’integrità fisica, caratterizzata da una volontaria aggressività con coercizione operata su altri.

 

La stessa Corte, onde tralasciare qualsiasi dubbio, prima di pervenire ad una decisione, aveva ritenuto opportuno ascoltare l’assistente Sig. R., il quale aveva confermato il proprio rapporto di gara, attestando che lo schiaffo sferrato dal calciatore M. era stato violento ed intenzionale ed era avvenuto, peraltro, a gioco fermo.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’AppelloNazionale , ritenuta la gravità della condotta osservata dal Sig. M., respinge il ricorso avanzato dalla Società U.S.D. Città di Fasano, ritenendo la sanzione irrogata dal giudice di prime cure del tutto proporzionata.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

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