FIPAV 60/2019 "Violazione dei doveri da parte dell’atleta"

Titolo

Violazione dei doveri da parte dell’atleta.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Tribunale Federale FIPAV (C.U. n. 60 del 15.4.2019)

Massima

La condotta ascritta all’incolpata deve essere valutata sulla base della situazione esistente all’atto della violazione, a nulla rilevando quanto successivamente accertato in altro procedimento.

L’eventuale pendenza di un procedimento di svincolo coattivo, se, da una parte, presuppone necessariamente la sussistenza e la piena consapevolezza del vincolo, di certo non vale ad esonerare entrambe le parti dall’assolvimento dei rispettivi doveri, almeno fino a quando non intervenga una causa di estinzione del vincolo stesso.

Se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali

Keywords

svincolo coattivo; persistenza del vincolo sportivo; adempimento di doveri; rispetto delle norme federali;

Commento

La fattispecie in esame trae origine dall’esposto inoltrato dal sodalizio Pallavolo Olginate ASD in cui si segnalava la condotta antiregolamentare dell’atleta Sara Rinaldi, consistita nel mancato ottemperamento alla convocazione per la ripresa degli allenamenti nonché all’invito di sottoporsi alla visita medica necessaria ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

La Procura Federale avviava l’istruttoria ed acquisiva la decisione con la quale la Commissione Tesseramento Atleti aveva disposto il rigetto della richiesta di svincolo formulata dalla tesserata nei confronti del sodalizio di appartenenza. All’esito delle indagini, la Procura Federale, ritenendo sussistente la responsabilità dell’incolpata, formalizzava il deferimento dinanzi al Tribunale Federale.

Il Giudice di primo grado riteneva provata la responsabilità della atleta infliggendo alla stessa la sanzione della sospensione dall’attività federale per mesi quattro.

Secondo il Tribunale la richiesta di svincolo depositata dalla atleta di fronte agli organi preposti non era di per sé sufficiente a giustificare il suo rifiuto di rispondere alle convocazioni della società.

Il Collegio ha, infatti, statuito che se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali e, tra gli obblighi facenti carico all’atleta, figurano senz’altro quelli cui l’incolpata è venuta meno.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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