Corte Federale d'Appello, decisione n. 3 del 4.3.2019 "Legittimità dello svincolo concesso dalla società sportiva di appartenenza"

Titolo

Legittimità dello svincolo concesso dalla società sportiva di appartenenza

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione Corte Federale di Appello (Decisione n. 3 del 4.3.2019, con motivazioni pubblicate il 14.3.2019)

Massima

La non autenticità della firma apposta su un documento non è opponibile al terzo, qualora sia accertato che quest’ultimo, in totale buona fede, sia stato indotto da ulteriori elementi distintivi riportati sul suddetto documento a ritenere che il medesimo provenisse effettivamente da chi lo avesse sottoscritto, facendone pertanto legittimo affidamento.

Keywords

tesseramento; svincolo; atleta; apparenza di diritto; legittimo affidamento;

Commento

Nel caso di specie, la società sportiva De Akker Team a r.l. proponeva reclamo alla Corte Federale d’Appello della FIN affinché quest’ultima riformasse la decisione adottata dal Tribunale Federale, che aveva annullato il rinnovo del tesseramento d’ufficio effettuato dalla Società nei confronti di alcuni suoi tesserati. Il Giudice di prima istanza aveva motivato la propria decisione, sostenendo che la revoca dello svincolo per la stagione 2018/2019, inizialmente concesso ad alcuni dei propri atleti, non fosse efficace e, pertanto, gli stessi potevano ritenersi svincolati dalla Società.

E’ utile ricordare che l’art. 5, co. 9, dello Statuto della FIN prevede che “il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è temporaneo e la sua durata è pari a otto intere stagioni agonistiche”, fatta salva la facoltà per la società di rinunciare al vincolo, mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della società medesima da consegnarsi all’atleta (art. 14, co. 8, Reg. Organico FIN).

La De Akker Team a r.l. fondava il proprio reclamo sulla circostanza che, avendo disconosciuto la firma apposta sulla lettera in cui veniva concesso lo svincolo, era venuto meno il requisito di cui all’art. 14, co. 8, Reg. Organico e, pertanto, doveva ritenersi efficace il rinnovo dei tesseramenti.

La Corte Federale d’Appello, tuttavia, ha respinto il reclamo, facendo leva su consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali e, in particolare, sul principio di “apparenza di diritto”. In alcune occasioni, infatti, è possibile che determinate condotte generino nella controparte una legittima aspettativa circa il verificarsi di determinati eventi o circa la provenienza di specifici atti.

Nel caso in esame, il nulla osta rilasciato agli atleti su carta intestata, con apposta la vergatura del Presidente e il timbro societario avevano legittimamente indotto gli atleti a ritenere realizzato il proprio svincolo.

Pertanto, secondo la Corte Federale d’Appello, il disconoscimento della firma non rileva qualora sia accertato che il terzo in buona fede sia stato indotto da ulteriori elementi distintivi a ritenere che il documento provenisse effettivamente da chi lo avesse sottoscritto.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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