TFN 12/2018 "Inadempimenti in materia di iscrizioni al Campionato di Serie D

Titolo

Inadempimenti in materia di iscrizioni al Campionato di Serie D

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 12 del 31 luglio 2018)

Massima

In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini previsti dalla normativa federale per il deposito della fideiussione bancaria da parte di una Società, la stessa è considerata comunque inadempiente e, quindi, sanzionabile

Keywords

Co.Vi.So.D.; deposito fideiussione; duplice termine; illecito disciplinare; inibizione; ammenda

Commento

Con C. U. n. 12 del 31 luglio u.s., il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato in merito al deferimento con il quale la Procura Federale contestava al Presidente della società ASD Albissola 2010, nonché alla stessa ASD ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, la violazione dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 153 del 09.06.2017, recante disposizioni per l’iscrizione al campionato di Serie D, stagione sportiva 2017/2018, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2017, ore 18.00, della fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00, secondo il modello predisposto on line dallo stesso Dipartimento e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione di detto incombente.

Il provvedimento in commento ha preso le mosse dalla duplice comunicazione della Co.Vi.So.D. del 13 e 19 marzo 2018, con la quale veniva evidenziato che la spedizione della fideiussione da parte della Società era avvenuta oltre il termine.

Il tema, sempre attuale, del deposito delle fideiussioni, va commentato partendo dalla normativa federale che impone la formalizzazione delle iscrizioni ai campionati di Serie D secondo modalità on line, con l’invio della richiesta d’iscrizione e della modulistica entro un primo termine (12 luglio 2017 per la scorsa stagione), sotto comminatoria della mancata accettazione da parte del sistema.

La normativa federale offre alle Società di Serie D la possibilità di inviare la documentazione a corredo della domanda anche in un secondo momento rispetto alla richiesta d’iscrizione (26 luglio 2017).

Tuttavia, il mancato deposito della fideiussione bancaria entro il primo dei due termini  previsti rende la Società inadempiente e, quindi, sanzionabile, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva, con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso di specie, è risultato per tabulas che l’ASD – e per essa il suo legale rappresentante – non avesse provveduto a trasmettere nei termini la suddetta fideiussione, omettendo di adottare ogni idonea misura volta all’effettuazione dell’incombente.

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale non ha potuto fare a meno di applicare le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 (trattandosi di un unico inadempimento) per la Società e l’inibizione di 30 giorni per il dirigente, ai sensi dell’art. 19 CGS (“Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”).

La pronuncia consente di evidenziare il rigore della norma – e, di conseguenza, della sua applicazione da parte dei giudici federali – in merito agli adempimenti in materia di iscrizione ai campionati.

Un orientamento che appare condivisibile a parere di chi scrive, e che promette di essere applicato con intransigenza anche per i casi a venire, stante l’indirizzo improntato ad una maggiore severità, introdotto dalla nuova governance del calcio italiano.

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

 

 

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