Corte federale d’appello, Comunicato ufficiale n. 149/2018. “Divieto di contatti diretti con atleta minore al fine del trasferimento presso altra società”

Titolo

Divieto di contatti diretti con atleta minore al fine del trasferimento presso altra società

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione Corte Federale d’Appello FIP (CFA n. 3, Comunicato Ufficiale n. 149 del 17.9.2018)

Massima

Il divieto posto a carico di società e tesserati di prendere contatti diretti con un’atleta minore, che si risolvono in manifestazioni di interesse volte ad ottenere il trasferimento della atleta medesima, è un’esigenza che si sostanzia nella tutela della salute psico-fisica dell’atleta al fine di consentirne uno sviluppo ed una crescita equilibrati e corretti.

Keywords

trasferimento minori; tesseramento; tutela della salute; violazione dei principi di lealtà e correttezza

Commento

Nel caso in esame, la Corte Federale d’Appello della FIP si è pronunciata in merito alla condotta, posta in essere da un allenatore di una società dilettantistica, che aveva contattato due atlete minori ai fini del trasferimento delle stesse presso il proprio club. Una delle due atlete era stata interpellata direttamente tramite messaggi telefonici; l’altra minore era stata contattata tramite il padre, il quale invitava l’allenatore a rivolgersi alla società di appartenenza.  L’organo federale ha ritenuto che, limitatamente alla prima fattispecie, la condotta posta in essere dal tesserato avesse rilevanza sul piano disciplinare. La Corte fa anzitutto riferimento alle norme federali in tema di tesseramento di atleti under 18, che prevedono, in caso di loro trasferimento, il necessario coinvolgimento della società di appartenenza, di quella che intende procedere al nuovo tesseramento, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché del minore stesso. La volontà del minore, evidenzia la Corte, deve essere sempre avallata da quella dei genitori. Pertanto, non rileva, ai fini della responsabilità disciplinare, l’aver contattato i genitori dell’atleta anziché la società, poiché quest’ultima può essere coinvolta anche in un momento successivo alle prime manifestazioni di interesse. Ciò che comporta una violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dagli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia è il fatto che l’incolpato, nella prima fattispecie, si sia rivolto direttamente all’atleta minore senza coinvolgere i genitori. Tale divieto sorge dall’esigenza di tutelare la salute psico-fisica dell’atleta al fine di consentirne uno sviluppo ed una crescita equilibrati e corretti. Ciò è conforme, peraltro, ai principi generali dell’ordinamento statale che prevedono espressamente l’incapacità del minore di autodeterminarsi e di procedere a scelte autonome per la tutela dei propri interessi.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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