Comunicato Ufficiale Tribunale Federale Nazionale FIGC (n. 5/TFN del 13 luglio 2018) "Illegittimità del provvedimento di esclusione di una società di calcio dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione 2017/2018, per insussistenza dei presupp

Titolo

Illegittimità del provvedimento di esclusione di una società di calcio dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione 2017/2018, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Comunicato Ufficiale Tribunale Federale Nazionale FIGC (n. 5/TFN del 13 luglio 2018).

Massima

La presentazione in ritardo delle fideiussioni relative al salary cap non costituisce valida causa di esclusione di una società dal beneficio dei contributi di mutualità qualora tale ritardo sia dovuto a impedimenti oggettivi e il comportamento tenuto dalla società sia stato caratterizzato da diligenza adempitiva.

Keywords

Contributo di mutualità; causa di esclusione; salary cap; presentazione di fideiussione; codice di autoregolamentazione della L.N.P.B.; diligenza adempitiva

Commento

Nella caso di specie, secondo il combinato disposto di due diverse delibere, contenute, rispettivamente, nel verbale dell’assemblea ordinaria della L.N.P. Serie B del 05.06.18 e di quello del Consiglio Direttivo del 07.03.18, è stata disposta l’esclusione del Foggia Calcio S.r.l. dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018.

Il club, preso atto della situazione, ha impugnato i suddetti verbali, contestando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della L.N.P.B., la violazione, falsa applicazione degli artt. 2.20 e 2.21, Capo III, nonché il travisamento dei presupposti di fatto e regolamentari.

In particolare, veniva contestato al club pugliese la presentazione, con ritardo, delle fideiussioni relative al salary cap entro il termine ultimo del 22 gennaio c.a.

Tale ritardo era, tuttavia, dovuto alla revoca della fideiussione precedentemente ottenuta, disposta l’11 gennaio c.a. dalla Procura della Repubblica di Milano a seguito delle note vicende processuali che hanno interessato i vertici societari.

A tale proposito, il Tribunale Federale Nazionale ha osservato che “la Società si sarebbe ritrovata nella oggettiva impossibilità di presentare entro il termine indicato la garanzia, in quanto, una volta formulata dal GIP la richiesta di nomina del Commissario giudiziale, si è preclusa del tutto l’eventualità di ottenere il rilascio di una nuova fideiussione”.

Il club, peraltro, a riprova della propria diligenza adempitiva, aveva effettuato il pagamento del premio in data 24 gennaio, salvo poi subirne revoca a seguito della richiesta di commissariamento.

Con riguardo allo svolgimento del processo sportivo, rigettate le eccezioni di incompetenza, tardività del ricorso e decadenza dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari in capo al club, il Tribunale Federale Nazionale ha dato valore, in particolare, al comportamento tenuto dalla società durante il periodo in cui si sono svolti i fatti.

Il club pugliese, infatti, “non ha mai smesso di onorare gli impegni economici presi nei confronti dei tesserati, nonché gli oneri contributivi e previdenziali”, concludendo con esito positivo anche le ispezioni della Co.Vi.Soc.

A ciò si aggiunga una comunicazione pervenuta in Lega, con la quale il club, in data 6 febbraio c.a., autorizzava la stessa a “sospendere temporaneamente l’erogazione dei contributi maturati e maturarsi a nostro favore, sino alla data di emissione della polizza a garanzia del tetto salariale”, a cui ha fatto seguito, in data 31 marzo c.a., la richiesta presentata dal Presidente del club in merito ad un’ulteriore proroga per il deposito della garanzia, sostenendo l’inevitabilità di tale opzione, in quanto il Tribunale di Milano non aveva ancora provveduto alla nomina del commissario giudiziale e trattandosi, con tutta evidenza, di ritardo non imputabile alla società.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale ha disposto l’annullamento dei predetti verbali, in particolare nella parte in cui si esclude il Foggia Calcio S.r.l. dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018.

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

 

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