FGI 1/2018 "Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima"

Titolo

Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima.

 

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione della Corte Federale d’Appello FGI (Decisione n. 1del 22 gennaio 2018).

Massima

Consentire l’ammissione a competizioni sportive di atlete prive di tessera federale e di atlete di età inferiore a 8 anni, costituisce violazione dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina del FGI, in relazione all’art. 8.4 del Regolamento Organico.

Keywords

Presidente Comitato Regionale, responsabilità, attività agonistica, età minima, tessera federale.

Commento

Nel caso in esame, il Presidente di un Comitato Regionale della FGI era stato deferito dalla Procura Federale per aver organizzato delle competizioni senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, consentendo la partecipazione ad atlete non tesserate con la FGI e di atlete minori di anni 8. I calendari e le classifiche erano stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale.

Il Tribunale di prime cure, ritenuta provata la violazione del tesserato, aveva accolto la richiesta della Procura Federale.

Contro tale decisione, il Presidente del Comitato Regionale presentava reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia Sportiva, insistendo affinché venisse annullata la sanzione irrogata per insussistenza di colpa; irrilevanza disciplinare della pubblicazione sul sito del Comitato regionale della graduatoria della manifestazione; insussistenza dell’elemento oggettivo, nonché per la mancanza di coinvolgimento della reclamante quanto alla partecipazione di atlete minori di 8 anni.

La Corte Federale d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo, riteneva che il comportamento della reclamante dovesse essere oggetto di sanzione. Invero, il Presidente del Comitato Regionale veniva ritenuto colpevole per aver consentito l’ammissione ad eventi sportivi -  da considerarsi competizioni, in quanto svolti con la valutazione delle prestazioni e conclusi con classifiche e premiazioni - di atlete di età inferiore agli 8 anni e di atlete non tesserate. Il tutto in spregio al divieto di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all’art. 8, comma 4, del Regolamento Organico della FGI.

La Corte aveva precisato che il requisito di un’ età minima per partecipare ad attività agonistica è imposto da una serie di disposizioni che trovano la loro fonte nel D.M. del 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica”. La Corte sottolineava che la“Tabella ufficiale relativa all’età di accesso all’attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive”, approvata dal Consiglio Superiore di Sanità, dal CONI e dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), con riferimento alla ginnastica, prevede la possibilità di poter partecipare ad attività agonistica dopo il compimento degli 8 anni.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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