FIGH 2/2017: Sulla valutazione delle circostanze ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare

Titolo

SULLA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale Federale FIGH, n. 2 /2017 pubblicato il 24.10.2017.  

Pierfrancesco BRUNO, Presidente - Ernesto RUSSO, Componente - Emilia GIFFENNI, Componente;

Massima

Pur non potendosi ritenere la condotta posta in essere dal tesserato (e quella dell’affiliato per responsabilità oggettiva) alla stregua d’una inadempienza veniale o meramente formale delle norme federali, il Tribunale ritiene non doversi discostare in pejus rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale, in considerazione del fatto che il tesserato risulta immune da precedenti disciplinari e si è comunque positivamente adoperato per consentire la disputa della manifestazione, individuando un impianto regolarmente omologato e situato nel perimetro dello stesso Comune.

Keywords

Sanzioni disciplinari, Valutazione delle circostanze, Assenza di precedenti disciplinari, Conseguenze della violazione

Commento

La fattispecie in commento riguarda l’omessa comunicazione, nei termini previsti dalle carte federali, da parte di una società sportiva alla federazione e alle altre squadre della variazione del campo da gioco presso cui avrebbe dovuto svolgersi una manifestazione sportiva. In sostanza, il tesserato, venuto a conoscenza dell’indisponibilità dell’impianto in cui avrebbe dovuto disputarsi la manifestazione, si è limitato a comunicare lo spostamento delle gare agli organi federali via mail solo il giorno precedente ad esse e le altre squadre sono state, a loro volta, informate in maniera del tutto irrituale e senza il previo benestare della Federazione.

Il Tribunale, aderendo alla richiesta della Procura, ha deciso di non adottare una sanzione in peius, ritenendo rilevanti due circostanze, di carattere oggettivo e soggettivo.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha valutato le conseguenze della violazione delle norme, rilevando come il tesserato si sia comunque adoperato per far disputare comunque la manifestazione all’interno di un impianto omologato e situato nello stesso Comune e, quindi, sostanzialmente elidendo le conseguenze dell’illecito.

Sotto il secondo profilo, è stata espressamente presa in considerazione nella decisione l’assenza in capo la tesserato di precedenti disciplinari.

Autore

Avv. Cristiano Novazio.