Collegio di Garanzia dello Sport 30 marzo 2015, n. 8 II sezione

Presidente, Attilio Zimatore – Relatore, Silvio Martuccelli – Segretario, Alvio La Falce

Violazione art. 2, 3° comma, Regolamento Giustizia e Disciplina F.G.I. – qualificazione del fatto – deducibilità ex art. 54, 1° comma, Codice Giustizia Sportiva – ammissibilità

            La qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa è certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. L’affermazione o la negazione della corrispondenza di una determinata condotta ad una certa, astratta fattispecie normativa richiede infatti una necessaria attività di interpretazione della legge, con la conseguenza che ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio.

 

Violazione art. 2, 3° comma, Regolamento Giustizia e Disciplina F.G.I. – fair play sportivo – condotte lesive – venire contra factum proprium – casistica

Il tesserato che, dopo avere ottenuto l’invalidazione di un risultato elettorale rispetto al quale ritiene che la propria manifestazione di voto non sia stata correttamente conteggiata, continua a coltivare ulteriori iniziative e, senza alcuna apparente giustificazione, non partecipare alle elezioni reindette proprio a seguito della impugnativa precedentemente promossa, viola, a prescindere dalla legittimità dei singoli atti e delle singole condotte poste in essere e in sé considerate, i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, e assume un contegno in contrasto con il divieto del venire contra factum proprium che si fonda, da un lato, sul principio di correttezza e buona fede, e, dall’altro, su quello logico di non contraddizione.

 

Vincolo -pregiudizialità sportiva – nozione – violazione art. 27 Regolamento Giustizia e Disciplina F.G.I. – inosservanza clausola compromissoria – violazione pregiudizialità – casistica

Il vincolo di pregiudizialità sportiva sussiste – a prescindere dalla materia oggetto di lite – ogniqualvolta lo statuto federale lo preveda ed è derivante dal patto tra associati, di natura privatistica. Il tesserato non rinuncia alla giustizia statale, ma si impegna ad adire prima il giudice sportivo e a rivolgersi al giudice statale soltanto dopo che i vari gradi di giustizia sportiva si siano esauriti. In tal senso, la condotta del tesserato che abbia presentato ricorso al Tar Lazio avverso la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI per la tutela di interessi non tutelati in via esclusiva dall’ordinamento dello Stato è legittima e non integra un’ipotesi di violazione dell’art. 27 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I.

 

Recidiva ex art. 26 Regolamento Giustizia e Disciplina F.G.I. – annullamento precedente provvedimento disciplinare – configurabilità – esclusione

A seguito dell’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di base viene meno il presupposto di fatto perché l’istituto della recidiva ex art. 26 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.G.I. possa trovare applicazione, ovvero l’irrogazione della prima sanzione. Dal computo della pena, quindi, dovrà essere escluso l’aumento disposto ai sensi della predetta disposizione.

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