CGdS in funzione di ACGS – 26 febbraio 2014
 A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Cori discriminatori – presupposti - sanzionabilità

L’art. 11 del C.G.S., individua  i presupposti e le condizioni al verificarsi dei quali può ricorrere una “discriminazione”.

e mancherebbe altresì il parametro normativo identitario del “territorio” offeso o discriminato dai comportamenti sanzionabili.

Non si può dedurre l’illegittimità della sanzione comminata a carico di una società calcistica per il fatto che altri cori sanzionabili, e deprecabili, in alte gare, non siano stati rilevati e sanzionati (si pensi, ad esempio, alla deprecabile esibizione di uno striscione che evocava, contro i giocatori torinesi, la immane tragedia aerea di Superga).

Il coro” lavali, lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco” ha carattere insultante e discriminatorio nei confronti degli abitanti della città di Napoli.

La portata discriminatoria è, egualmente, riconoscibile nel carattere del coro sanzionato. In primo luogo per la immediata identificabilità territoriale dei destinatari, giacché solo gli abitanti della città di Napoli potrebbero essere “destinatari” di un “lavaggio col fuoco” se vi fosse l’eruzione del vulcano Vesuvio, che appunto sovrasta Napoli. In secondo luogo, il coro evoca concetti gravemente insultanti sia per il decoro e la dignità dei cittadini di Napoli (la sottolineatura del “lavaggio”) sia l’eventualità di una devastante e tragica “purificazione” conseguente ad una eruzione di lava del Vesuvio, il che certamente implica anche l’auspicio di una calamità sui napoletani. Concetti, auspici, auguri ed evocazioni che, tutti, andrebbero espunti – ovvero sanzionati, come è stato secondo le norme – dal normale e corretto spirito sportivo, e persino goliardico, che deve ispirare il giusto sostegno delle tifoserie alla propria squadra.

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