Sentenza del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite del 2016, n.6

Nella decisione n. 6 del 2016, il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo il quale lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Nel caso di specie, due tennisti avrebbero alterato l’esito dei propri incontri agonistici al fine di ottenere un illecito arricchimento mediante scommesse. La decisione di proscioglimento della Corte Federale d’Appello della FIT è stata annullata con rinvio per la rinnovazione del giudizio secondo il principio di diritto indicato. In particolare, il Collegio di Garanzia ha specificato che il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente la violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio, consolidato nella giustizia sportiva, il Collegio ha riconosciuto portata generale. Risulta pertanto sufficiente un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal Collegio di Garanzia, resta fermo il principio secondo il quale l’illecito, per essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione, sia quella cosiddetta preparatoria, traducendosi in un evento apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. 

 

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