COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZIONE UNITE - Decisione NR. 58, ANNO 2015 - S.E.F. Torres 1903 s.r.l./L'Aquila Calcio e altri c. F.I.G.C.


In questa decisione le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno riaffermato il c.d. principio di "precauzione", in forza del quale il criterio di imputazione della responsabilità a carico delle società calcistiche è così severo da consentire l'irrogazione di sanzioni prescindendo da qualsivoglia indicazione di colpevolezza. 

L'esigenza di prevenire illeciti spinge il Collegio di Garanzia a confermare la coerenza del principio di precauzione, "con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga". 

Risulta, pertanto, confermata la configurazione del criterio della responsabilità oggettiva della Società calcistiche quale prescindente "da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata", dalla rimproverabilità della condotta o da una culpa in vigilando, bensì ancorato esclusivamente al fatto oggettivo e materiale.