T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 28 aprile 2014 n. 230 (Est. Lamberti)

Per la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, il criterio stabilito in via ordinaria dalla legge regionale 12 marzo 2007 n. 5 è quello dell'evidenza pubblica: l'affidamento diretto rappresenta l'eccezione da applicare ai soli impianti privi di rilevanza economica e nei soli casi indicati dall'art. 4, co. 4 (unicità di soggetto promotore l'attività sportiva, capitale interamente o maggioranza pubblica della società, accorpamento dei soggetti sportivi operanti sul territorio in un unico soggetto sportivo), in presenza dei quali è consentito prescindere dalla regola dell'affidamento tramite gara.

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