T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 30 maggio 2014, n. 944 (Est. De Carlo)

Per l’adozione del divieto di accesso agli impianti sportivi non occorre che i comportamenti violenti avvengano all’interno o in prossimità degli stadi, ma è sufficiente che essi siano tenuti nell’ambito della partecipazione a manifestazioni calcistiche il che, in caso di trasferte, ricomprende anche le condotte tenute durante i viaggi di andata e ritorno.

Scarica qui il testo del provvedimento in PDF