T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 aprile 2014 n. 4125 (Est. Cogliani)

I beni patrimoniali indisponibili e quelli demaniali (nella specie aree destinate all’esercizio di sport invernali ed estivi), attesa la comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa. Quest’ultima, anche quando si configuri come concessione-contratto - vale a dire come combinazione di un negozio unilaterale autoritativo (atto deliberativo) della pubblica Amministrazione e di una convenzione attuativa (contratto) - implica sempre l'attribuzione al privato di un diritto condizionato, che può essere unilateralmente soppresso dall'Amministrazione stessa con la revoca dell'atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico. Di conseguenza, una volta emesso tale provvedimento amministrativo ed intimata la restituzione del bene, la posizione del privato degrada ad interesse legittimo ed è suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo e non in sede di giurisdizione ordinaria.

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