T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 luglio 2014 n. 3622 (Est. Buonauro)

L’omessa dichiarazione di moralità da parte del rappresentante legale della società sportiva cessionaria, relativa alla posizione del rappresentante legale della società cedente il ramo d’azienda, non integra una violazione essenziale sanzionabile con l’esclusione dalla gara: la peculiare connotazione dell’ordinamento sportivo consente di ritenere che fra le due società ci sia una completa cesura, poiché la cessione del ramo di azienda è strettamente strumentale alla cessione del titolo alla partecipazione ai campionati di pallacanestro. Tale conclusione tiene conto dell’orientamento sostanzialistico del Consiglio di Stato in tema di obblighi dichiarativi in caso di cessione d’azienda o di un suo ramo (A.P. n. 10 del 2012), orientamento che, per il T.A.R., “si pone in perfetta consonanza con l’evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, sia a livello giurisprudenziale (ord. C.d.S. n. 2214 del 2014 di rimessione alla plenaria della rilevanza dell’omissione di alcune dichiarazione prevista dall’art. 38 del codice dei contratti) che normativo (cfr. art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, il quale, pur non applicabile ratione temporis, introduce la nozione di violazioni non essenziali, mediante l’introduzione del comma 2 bis all’art. 38 e del comma 1 ter all’art. 46 del codice dei contratti pubblici)”.

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