La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nell’ipotesi di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme.Ne consegue che per il divieto di accesso negli stadi è sufficiente che il soggetto non dia affidamento sul fatto di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.