T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 14 marzo 2014 n. 336 (Est. Mattei)

E’ legittima la decisione di revocare la procedura di gara per la concessione dell'impianto natatorio comunale e di non procedere all'aggiudicazione definitiva in favore della società ricorrente, sussistendo il divieto per la pubblica Amministrazione- sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell'offerente- di sottoporre l'offerta ad operazioni manipolative e di adattamento non previste dalla lex specialis. Diversamente verrebbe violato non soltanto il principio di par condicio, ma anche quello di buon andamento dell'azione amministrativa, poiché la procedura risulterebbe caratterizzata da un ingiustificabile andamento vago ed indeterminato, con grave nocumento del principio di trasparenza e dell'interesse pubblico sotteso al proficuo svolgimento della selezione.

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