T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 marzo 2014 n. 691 (Est. Gatti)

La giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, laddove invece la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Nella fattispecie per cui è causa, i requisiti previsti per la federazione sono sanciti dai rispettivi Statuti, di modo che il rapporto di federazione ed il conseguente provvedimento di federazione risultano integralmente disciplinati da regole interne delle società sportive, così da radicare la giurisdizione sportiva.

 

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