T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 10 luglio 2014 n. 1115 (Est. Goso) Proporzionalità del Daspo

Il divieto di accesso agli impianti sportivi, in quanto proteso alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, può prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione.

Il d.a.s.p.o., quale misura soggetta allo statuto normativo tipico dei provvedimenti amministrativi, deve formare oggetto di un vaglio di legittimità che comporta, tra l’altro, la verifica della sua conformità al criterio di proporzionalità. Nel caso di specie, per il T.A.R. la durata della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente (responsabile di aver creato problemi al dispositivo di sicurezza approntato dalle forze dell’ordine e dagli addetti) è congrua poiché, essendo superiore al minimo ma ampiamente inferiore al massimo previsto dalla legge, garantisce un’adeguata differenziazione rispetto alle condotte meno gravi (quale il semplice possesso di un fumogeno) e, soprattutto, rispetto ai reali episodi di violenza che richiedono l’applicazione di misure più estese nel tempo. Sotto il profilo dell’estensione spaziale del divieto, invece, le indicazioni formulate dall’Amministrazione sono del tutto inidonee a perimetrare in modo sufficientemente preciso il contenuto dell’interdizione, poiché non individuano luoghi specifici, ma fanno uso di concetti indeterminati e generici (“vicinanze degli impianti sportivi”), senza delimitazioni o precisazioni ulteriori.

N. 01115/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2014 REG.RIC.

 

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