Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 (TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929), di Enrico Spagnolello e Andrea Sircana

Titolo/Oggetto

 Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017

Estremi provvedimento

TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929

Massima

Le modalità per l’accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 non violano i principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione e libertà d’impresa, in quanto appaiono proporzionate e ragionevoli rispetto alla professione complessa e delicata che disciplinano.

Keywords

abilitazione; agente sportivo; CONI; esame; procuratore sportivo

Commento/Sintesi

Con ricorso dinanzi al TAR Lazio, alcuni agenti sportivi abilitatisi successivamente al 31 marzo 2015 hanno impugnato il bando CONI per l’ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi pubblicato in data 2 gennaio 2019, nonché gli atti regolamentari e normativi connessi, ritenendoli viziati sotto diversi profili, in quanto lesivi della posizione di coloro i quali hanno ottenuto l’abilitazione come agente sportivo successivamente al 31 marzo 2015.

 

Fino a tale data, infatti, per il rilascio della licenza di agente FIGC il soggetto interessato doveva superare una prova di idoneità.

 

Dal 1° aprile 2015, invece, coloro che risultavano provvisti dei requisiti richiesti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro con validità annuale e possibilità di re-iscrizione, ovvero con iscrizione solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un contratto di rappresentanza.

 

Con l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di stabilità 2018), è stato istituito il “Registro nazionale degli agenti sportivi”, al quale deve essere iscritto il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

 

L’intervento normativo in questione ha disposto, altresì, che l’iscrizione al registro sia condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, poi, è stata introdotta una doppia prova d’esame: la prima “generale”, presso il CONI; la seconda “speciale”, da svolgersi presso le singole Federazioni presso cui l’agente intende esercitare l’attività.

 

Pertanto, a differenza dei procuratori sportivi abilitati prima del 31 marzo 2015, i soggetti interessati a intraprendere (o proseguire, per i già abilitati dopo tale data) l’attività di agente sportivo devono sostenere la doppia prova di esame introdotta dal DPCM del 23 marzo 2018 e recepita dalla regolamentazione del CONI e della FIGC.

 

Tale diverso regime abilitativo è stato oggetto delle censure dei ricorrenti.

 

In particolare, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 373 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2018, nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”, per presunta violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, recanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il principio della libertà d’impresa.

 

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamento la presunta contrarietà della nuova regolamentazione del CONI e della FIGC ai principi internazionali della FIFA, che non prevedrebbero il preventivo superamento di un esame per esercitare l’attività di agente sportivo.

 

Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la regolamentazione in questione anche nella misura in cui, prevedendo la proroga dei titoli al 31 dicembre 2018 e stabilendo al contempo le prove di esame a settembre e ottobre 2018, impedirebbe agli agenti in regime di proroga risultati inidonei alle prove di esercitare la loro professione.

 

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati i primi due motivi di gravame e improcedibile il terzo profilo di censure, in considerazione dell’intervenuta proroga dei titoli abilitativi al 30 giugno 2019, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di svolgere ulteriori prove d’esame, oltre quelle inizialmente previste per settembre e ottobre 2018.

 

Entrando nel merito delle censure argomentate, il Giudice amministrativo di primo grado ha, anzitutto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti rispetto all’art. 3 della Costituzione, evidenziando che “La disparità di trattamento presuppone, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, una identità di situazioni che nella fattispecie non si ravvisa”.

 

I soggetti esonerati dalla prova abilitativa introdotta dalla regolamentazione in esame, infatti, sono coloro i quali avevano già tempo prima svolto una simile prova, conseguendo il titolo di agente sportivo.

 

I procuratori abilitatisi nel periodo transitorio tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017, come i ricorrenti, invece, non hanno sostenuto alcuna prova, avendo fruito dell’iscrizione annuale al registro federale come “Procuratore Sportivo”, con possibilità di re-iscrizione o di nuova iscrizione in occasione della sottoscrizione di un incarico di rappresentanza.

 

Il TAR Lazio ha poi rilevato un’altra circostanza che legittimerebbe il trattamento differenziato previsto dalla regolamentazione del CONI e della FIGC, ossia l’impossibilità di equiparare l’attività di procuratore sportivo con quella di agente sportivo.

 

Ad avviso del Giudice amministrativo di primo grado, infatti, l’attività di agente sportivo si differenzierebbe da quella di procuratore in considerazione del suo carattere “professionale” e non “occasionale” proprio, invece, dell’attività di procuratore, stante il carattere temporaneo dell’autorizzazione a svolgere tale attività. In definitiva, il legislatore “non poteva sottoporre al medesimo trattamento le due diverse categorie di soggetti, in quanto coloro che avevano ottenuto l’iscrizione al Registro ante 31 marzo 2015 avevano superato una prova abilitante ed erano stati iscritti al Registro degli Agenti Sportivi”.

 

Il TAR Lazio ha ritenuto manifestamente infondata anche l’asserita incostituzionalità della regolamentazione del CONI rispetto all’art. 41 della Costituzione. Sul punto, il Giudice amministrativo di primo grado ha, infatti, affermato che la nuova disciplina sugli agenti sportivi non preclude ai procuratori sportivi abilitatisi successivamente al marzo 2015 di svolgere l’attività salvaguardando, fino al dicembre 2019, la possibilità di esercitare nelle more dell’espletamento delle prove indette.

 

Inoltre, a nulla rileverebbe il fatto che il nuovo bando per agenti sportivi preveda due prove, anziché una come nella previgente regolamentazione. Il requisito della doppia prova d’esame, infatti, oltre ad avere ricevuto il parere favorevole da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “non costituisce uno sbarramento insuperabile ed il tempo concesso per la preparazione ad un esame, che non appare incongruo rispetto ad una professione complessa e delicata, anche sotto il profilo degli interessi economici coinvolti, esclude che si sia inteso arbitrariamente escludere dal mercato i procuratori sportivi che già vi operavano”.

 

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al presunto contrasto tra la nuova regolamentazione del CONI e la normativa FIFA in materia di accesso alla professione di agente sportivo, il TAR Lazio ha rilevato che la normativa della federazione di calcio internazionale “non preclude l’applicabilità di una normativa nazionale volta a garantire la maggiore qualificazione professionale di coloro che operano quali agenti sportivi”.

 

Autore

Avv. Enrico Spagnolello; Dott. Andrea Sircana

 

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