Tar Lazio, Sez. Prima ter., ord. 11.10.2017, n. 3514

 

 

NATURA AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI FEDERALI E LESIONE DELL’INTERESSE LEGITTIMO

Etremi del provvedimento annotato

Tar Lazio, Sez. Prima ter., ord. 11.10.2017, n. 3514; Germana Panzironi, Presidente; Alessandro Tomassetti, Consigliere; Francesca Romano, Referendario – Estensore.

Massima

I provvedimenti disciplinari federali costituiscono esplicazione di attività amministrativa, così come le decisioni rese dal Collegio di Garanzia del CONI, in posizione di autonomia, ma pur sempre partecipe della natura pubblicistica dell’ente entro cui è istituito. Le decisioni della giustizia federale e del Collegio di Garanzia presso il CONI sono, dunque, provvedimenti amministrativi. Agli atti conclusivi di tali giudizi deve essere ascritta natura amministrativa, e ciò in ragione, essenzialmente, della natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive. Le Federazioni Nazionali Sportive sono soggetti giuridici non soltanto privati, ma altresì, pubblici, in virtù della natura dei poteri ad esse attribuiti, quale il potere di controllo sulle società sportive affiliate e sulla loro attività gestionale, nell’esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale e tendente alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva. L’irrogazione di sanzioni disciplinari è idonea a ledere anche posizioni di interesse legittimo.

Keywords

Sanzioni disciplinari – interesse legittimo – tutela reale – tutela risarcitoria – natura pubblicistica federazioni – provvedimenti amministrativi.

Precedente conforme

Cons. Stato, sez. VI, n. 5025/2004, n. 527/2006; Tar Lazio, I ter, 10 novembre 2016, n. 1146; Tar Lazio, I ter, 23 gennaio 2017, n. 1163

Autore

La Redazione