TAR Lazio, sez. II ter n. 9890/2017.

 

Titolo

“La giurisdizione in tema di sanzioni irrogate dal MIPAAF nell’ambito dell’attività ippica”

 

Indicazione estremi del provvedimento annotato

T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 25 settembre 2017, n. 9890.

Dott. Pietro Morabito (Presidente), Dott.ssa M. L. Maddalena (Consigliere, Estensore), Dott. G. Rotondo (Consigliere).

 

Massima

L’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal MIPAAF a carico di allenatori, fantini o proprietari di cavalli a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo, con cui il medesimo ente disciplina l’attività ippica, attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’ippica – che è oggetto di competenze dirette del MIPAAF – va intesa come attività volta in generale alla promozione del cavallo e delle relative attività; l’equitazione – sorretta dalla FISE, che confluisce nel CONI – è, invece, attività propriamente sportiva che, pur rientrando nella nozione più generale della prima, se ne differenzia sotto il profilo della competizione agonistica. Pertanto, diversamente da quanto accade per l’equitazione, all’ippica non trovano applicazione le disposizioni che regolano la cognizione delle controversie sportive nell’ambito delle associazioni federate nel CONI.

 

Keywords

Giurisdizione amministrativa; sanzioni disciplinari; ippica; equitazione.

Commento

Nella sentenza in commento i giudici del TAR Lazio si soffermano sulla competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) in ordine alla disciplina dell’ippica. Tale competenza trova fondamento in una strutturata evoluzione normativa, in quanto il MIPAAF – a norma dei d.l. 87/2012 e 95/2012 – è subentrato all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), che a sua volta risultava essere il successore ex lege dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE).

Il caso in esame ha consentito, inoltre, di definire e distinguere le attività che fanno capo alla nozione di ippica e quelle che, invece, vanno inquadrate nell’ambito della diversa nozione di equitazione. Quest’ultima vede la competenza della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rientrante tra le Federazioni sportive nazionali e, pertanto, è soggetta all’applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. 220/2003, convertito in l. 280/2003, che regola la cognizione delle controversie sportive nell’ambito delle associazioni federate nel CONI. In particolare, va rilevato che le disposizioni degli artt. 2 e 3 del decreto ora citato, nel riconoscere l’autonomia dell’ordinamento sportivo, presuppongono l’istituzione e l’organizzazione del CONI, che è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, e delle Federazioni sportive nazionali di cui al d.lgs. 242/1999. L’adesione a tali organismi determina, a sua volta, l’assoggettarsi degli associati all’azione dei relativi organi di controllo e di giustizia sportiva, entro un ambito che riceve riconoscimento e tutela da parte dello Stato.

Nel caso di sanzioni disciplinari inflitte dal MIPAAF nell’ambito dell’attività ippica, invece, l’impugnazione delle stesse non avverrà dinanzi a organi di giurisdizione rinvenienti dall’ordinamento sportivo, bensì dinanzi al giudice amministrativo. Dette sanzioni rientrano, infatti, tra gli atti adottati da un soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica. Tali atti sono idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive e, in considerazione delle già rilevate diversità di disciplina tra l’ippica e l’equitazione, sono estranei all’ambito di applicazione del d.l. 220/2003.

Precedenti conformi (se esistenti)

T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 12 giugno 2017, n. 6907; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 16 giugno 2017, n. 7098; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 8 agosto 2017, n. 9257; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 8 settembre 2017, n. 9645.

 

Autore

Dott.ssa Caterina Iacovelli


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