TAR Lazio, sez. I ter n. 9144-2017

 

Titolo

“La tutela risarcitoria in caso di danni derivanti da atti emessi da organi di giustizia sportiva”

  

Indicazione estremi del provvedimento annotato

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 1 agosto 2017, n. 9144.

Dott.ssa G. Panzironi (Presidente), Dott.ssa R. Tricarico (Consigliere, Estensore), Dott.ssa F. Petrucciani (Consigliere).

 

Massima

Gli atti emessi dagli organi di giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi. Pertanto, nei casi in cui un provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere, non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al Giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva. Innanzi a quest’ultima, infatti, può essere fatta valere la pretesa demolitoria, ma non quella risarcitoria.

 

Keywords

Giurisdizione amministrativa; giustizia sportiva; tutela risarcitoria; tutela demolitoria.

Commento

Il caso esaminato trae origine da una sanzione disciplinare della squalifica per tre anni e sei mesi, irrogata nel 2012 dagli organi di giustizia sportiva nell’ambito dell’indagine denominata “Calcioscommesse”, a carico del ricorrente, ex calciatore professionista con il ruolo di portiere. A seguito della sanzione e poco dopo la deliberazione della stessa, veniva sottoscritta la risoluzione del contratto in essere tra il ricorrente ed il Novara Calcio, che legava il primo a detta squadra sino al 2015. Successivamente, la sanzione comminata veniva del tutto annullata con lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. L’ex portiere si è rivolto, quindi, al TAR Lazio per chiedere la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – subiti per effetto della richiamata sanzione disciplinare, inflitta in assenza di prova a carico del ricorrente.

Nella sentenza in esame, i giudici investiti della questione hanno preliminarmente affrontato il tema dei rapporti tra autonomia dell’ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale italiano e, a tale scopo, hanno richiamato gli artt. 1 e 2 del d.l. 220/2003 – c.d. “decreto salvacalcio”, convertito in l. 280/2003. In particolare, l’art. 1, comma 2, del decreto in parola stabilisce che: “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. Alla luce di tale principio i giudici del TAR hanno affermato che gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, mentre sono organi aventi natura pubblicistica (al pari delle Federazioni cui appartengono) quando le loro decisioni rivestono rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale. Di conseguenza, le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppure in materia disciplinare riservata all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.

La decisione in commento ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011, con cui la Corte ha ritenuto che la riserva in favore della giustizia sportiva in materia disciplinare vale a escludere una giurisdizione demolitoria in capo al Giudice amministrativo, ferma restando, però, la sussistenza di una giurisdizione meramente risarcitoria in capo allo stesso. Sul punto i giudici del TAR hanno precisato che la tutela risarcitoria dinanzi al Giudice amministrativo può essere proposta anche autonomamente, perciò prescindendo da quella demolitoria, e quindi non può porsi su un piano derivato o subordinato rispetto a quello della tutela apprestata dall’ordinamento sportivo.

Precedenti conformi (se esistenti)

Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 16 giugno 2017, n. 7098.

Autore

Dott.ssa Caterina Iacovelli


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